
Il d.lgs. 33/2025 abroga in via definitiva alcune storiche agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico: dal 2026, cambia lo scenario per gli enti che operano nel regime forfetario
Il Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, introduce un intervento di rilievo per il settore sportivo dilettantistico, passando quasi sotto silenzio. L’articolo 241, comma 1, lettera cc), dispone infatti l’abrogazione integrale dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, norma storica per le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti in regime 398/1991.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2025 ed entrato in vigore il successivo 10 aprile, troverà applicazione concreta solo a partire dal 1° gennaio 2026. Tale decorrenza differita risponde all’esigenza di evitare una modifica normativa in corso d’anno su disposizioni applicate in maniera estensiva e strutturale nel settore.
L’assenza di confronto con le rappresentanze sportive e la mancata comunicazione preventiva da parte del legislatore rischiano tuttavia di generare sfiducia nel settore, già provato dalla complessità e dall’instabilità del quadro normativo successivo alla riforma del lavoro sportivo introdotta dal d.lgs. 36/2021. La scelta di incidere su una norma di riferimento ultraventennale senza predisporre misure di accompagnamento appare, in tal senso, poco coordinata con le esigenze di continuità amministrativa e programmazione finanziaria degli enti.
Le disposizioni abrogate
L’articolo 25 della legge 133/1999, intitolato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”, rappresentava un presidio normativo di supporto alla sostenibilità fiscale delle ASD e SSD. I commi abrogati che meritano particolare attenzione sono due.
- Il comma 3 consentiva, entro un limite quantitativo pari a 51.645,69 euro (come aggiornato dal DM 10 novembre 1999), di escludere da imposizione diretta (IRES e IRAP) i proventi realizzati mediante l’organizzazione di due eventi commerciali annuali connessi agli scopi istituzionali, nonché quelli ottenuti attraverso raccolte pubbliche occasionali di fondi. Tale disposizione costituiva un efficace strumento di autofinanziamento per gli enti sportivi minori, in particolare nelle aree territoriali meno servite da sponsorizzazioni e contributi pubblici.
- Il comma 5 introduceva invece un divieto per le ASD e SSD in 398/1991 di effettuare operazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro. Sebbene tale previsione fosse più restrittiva dei limiti ordinari in materia di antiriciclaggio, la sua ratio si fondava sull’esigenza di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari agevolati. A seguito della modifica introdotta nel 2016, la violazione dell’obbligo non determinava più la decadenza dal regime, ma la sola applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro.
L’eliminazione congiunta di entrambe le norme comporta, da un lato, un allentamento dei vincoli operativi in materia di tracciabilità, e dall’altro la perdita di una misura agevolativa consolidata. La ratio dell’intervento sembra ispirarsi a una logica di semplificazione formale, ma la scelta di non prevedere una disciplina sostitutiva lascia un vuoto normativo rilevante e rischia di penalizzare le realtà meno strutturate, per le quali le iniziative occasionali rappresentano spesso l’unica fonte di sostegno economico.
Impatti pratici per le ASD e SSD
L’abrogazione delle disposizioni troverà applicazione dal 2026. Il venir meno del limite ai pagamenti in contanti allinea le ASD e SSD al regime generale antiriciclaggio, oggi fissato in 5.000 euro per operazioni occasionali. Ciò comporta una semplificazione operativa per le strutture più piccole, che spesso faticano a garantire strumenti di pagamento tracciabili per tutte le entrate derivanti da attività minute (es. biglietteria, merchandising, piccole vendite).
Tuttavia, la cancellazione del beneficio fiscale per i due eventi annui detassati rappresenta un significativo arretramento nella logica di sostegno alla promozione sportiva di base. In molte realtà locali, gli eventi con finalità promozionali o conviviali (tornei, cene sociali, manifestazioni) rappresentano momenti cardine per la raccolta di risorse, da destinare a copertura di costi istituzionali. Tali attività, ancorché accessorie, risultano sostanzialmente strumentali e coerenti con le finalità statutarie degli enti sportivi.
La mancanza di una misura alternativa, come un plafond detassabile o una soglia di esenzione su base annua per attività connesse certificate, costringe gli enti a rivedere in modo radicale la propria pianificazione. In tal senso, si apre la possibilità – già oggi adottata in prassi da alcune realtà più strutturate – di esternalizzare alcune iniziative a fondazioni, enti del terzo settore o associazioni di promozione sociale, con evidente incremento della complessità gestionale e amministrativa.
Considerazioni conclusive e prospettive
L’eliminazione dell’art. 25 della legge 133/1999 si colloca in un contesto di revisione strutturale del sistema fiscale, ma sembra trascurare il principio di proporzionalità e adeguatezza dell’intervento nei confronti di soggetti non commerciali di dimensioni ridotte. L’attuale regime forfetario 398/1991 continua a rappresentare, per quanto datato, l’unico modello semplificato realmente praticabile per la maggior parte delle ASD e SSD, anche in virtù della sua compatibilità con le peculiarità organizzative del mondo sportivo dilettantistico.
Appare auspicabile, in questa fase, un intervento integrativo da parte del legislatore o, in via subordinata, un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che consenta di recuperare in qualche forma il favor fiscale per le attività istituzionalmente connesse e non sistematicamente commerciali. In alternativa, una riforma organica del regime 398/1991, allineata ai principi di proporzionalità, semplificazione e finalità sociale, potrebbe rappresentare la sede opportuna per una revisione coerente dell’agevolazione, evitando interventi settoriali disarmonici.
Nel frattempo, è opportuno che dirigenti e consulenti degli enti sportivi valutino con attenzione l’impatto delle modifiche introdotte, predispongano piani di autofinanziamento alternativi e aggiornino tempestivamente la propria documentazione contabile e programmatica in vista delle novità operative previste per il 2026.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile