Premessa

La possibilità di stipulare contratti di locazione commerciale con applicazione del regime di cedolare secca, introdotta con la legge di bilancio 2019 – art. 1 comma 59 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è giunta già al capolinea.

Per potervi accedere, è necessario che il negozio o la bottega concessa in locazione sia di categoria catastale C\1, non superi i 600 mq di superficie, e non esista al 15 ottobre 2018 un contratto già stipulato tra le parti e risolto in anticipo rispetto alla scadenza naturale. Si può però scegliere la cedolare secca in sede di proroga e rinnovo se il contratto è già in essere al 15 ottobre 2018 ma arrivato a naturale scadenza.

Ciò non sarà più possibile a partire dal primo gennaio 2020 in quanto tale regime non è stato prorogato per gli immobili commerciali e ciò genererà un evidente disagio per coloro che intendevano aderirvi in quanto l’imposta secca sugli affitti non sostituisce solo l’Irpef, ma anche le addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

 

Come comportarsi?

Come appena esposto, dal primo gennaio 2020 non sarà più possibile assoggettare a cedolare secca le locazioni commerciali. E’ tuttavia lecito farlo entro il 31 dicembre 2019, in quanto nel relativo anno d’imposta la possibilità è ancora fatta salva.

Di conseguenza le soluzioni, a patto che vengano rispettati tutti i requisiti, sono due:

  1. registrare entro trenta giorni un contratto di locazione commerciale stipulato entro il 31 dicembre 2019 a validità immediata e assoggettarlo a cedolare secca;
  2. registrare entro 30 giorni un contratto di locazione commerciale stipulato entro il 31 dicembre con validità futura, che entrerà quindi in vigore successivamente nel 2020 e assoggettarlo a cedolare secca, in quanto è possibile registrarlo in anticipo rispetto alla data di effettiva occupazione dell’immobile.

 

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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