Lo scorso 5 ottobre il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, redatte ai sensi del Decreto Legge 21 aprile 2021, n. 52, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 e del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, aggiornate al 4 ottobre 2021, consultabili al seguente link. Le novità non sono numericamente rilevanti ma vale la pena esaminarne le differenze rispetto ai precedenti protocolli:
- figura stavolta uno specifico riferimento ai poteri/doveri di controllo sulla validità delle certificazioni verdi COVID-19 (alias green pass) in capo ai titolari e gestori dei servizi, attività e strutture sportive; questi ultimi sono tenuti a verificare che gli accessi agli impianti o servizi da parte dell’utenza avvengano in conformità con le prescrizioni relative al possesso del green pass (ovvero il riferimento all’obbligo introdotto con il d.l. 23 luglio 2021, n.105);
- al datore di lavoro compete il controllo sulla validità del green pass per chi, all’interno della struttura sportiva, svolga una attività lavorativa, o anche di semplice formazione o volontariato (norma introdotta per i lavoratori del settore privato dall’art. 3, co. 2 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127, in base al quale ”La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”).
Vengono inoltre recepite dalle linee guida aggiornate le indicazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico per la frequenza delle piscine ed anche l’uso degli spogliatoi:
- la densità di affollamento in vasca, che in precedenza veniva calcolata con un indice di 7 mq di superficie d’acqua a persona, passa ora invece 5 mq per persona;
- non è più presente il divieto di utilizzo di asciugacapelli, al suo posto vi è un semplice invito ad essere rapidi nell’asciugarsi i capelli e nel completare la vestizione all’interno degli spogliatoi nel più breve tempo possibile;
- riguardo gli accessi alla struttura sportiva da parte dell’utenza, è fortemente consigliata (ma ora non più obbligatoria) la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’entrata nei locali;
- permane attualmente l’obbligo di tracciamento di coloro che entrano nelle strutture sportive: negli impianti con capienza inferiore alle 50 persone, la registrazione può avvenire su registri cartacei, altrimenti va effettuata mediante soluzioni digitali e applicativi web, il cui utilizzo è raccomandato anche per organizzare e gestire gli ingressi previa prenotazione (che ora diventa consigliata e non più obbligatoria).
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile