Analizziamo la normativa del beneficio istituito a partire dal 1 marzo 2022 per i figli a carico
Premessa
Il D. Lgs. n. 230/2021 ha istituito dal 1 marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Si tratta di un beneficio economico attribuito mensilmente dal marzo di ciascun anno al febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore ISEE. IA seguito della sua introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono stati abrogati:
- il premio alla nascita o per l’adozione del minore (c.d. Bonus mamma domani);
- l’assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè);
- il Fondo di sostegno alla natalità.
Dal 1 marzo 2022, invece:
- cessa l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che resta in vigore esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio 2022;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” che dal 1 marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’ Assegno Unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido, unico a restare in vita secondo le vecchie norme.
I beneficiari
L’assegno viene riconosciuto:
- per ogni figlio minore a carico e per i neonati a partire dal settimo mese di gravidanza
- per ogni figlio maggiorenne fino al 21esimo anno che:
- frequenti un corso di formazione o di laurea
- svolga un attività lavorativa o di tirocinio ed abbia un reddito inferiore a 8.000 euro annui
- sia registrato presso i centri per l’impiego come disoccupato
- pratichi servizio civile universale
- per ogni figlio disabile senza limiti di età
Inoltre, l’assegno spetta senza requisiti lavorativi da parte dei genitori, che potranno essere anche disoccupati, pensionati o percettori di reddito di cittadinanza, oltre che lavoratori subordinati o autonomi.
I requisiti
Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre congiuntamente che il richiedente sia in possesso:
- della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- dell’assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- della residenza e del domicilio in Italia;
- della residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.
L’assegno viene riconosciuto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, prevedendo però che tutte le domande presentate entro il 30 giugno vengano retroattivamente liquidate dal 1 marzo. In caso di affidamento esclusivo, l’importo spetterà al genitore affidatario salvo diversi accordi tra le parti.
Gli importi
L’importo dell’assegno è progressivo e calcolato sulla base dei valori ISEE. In dettaglio:
- per ogni figlio minore spetta un importo mensile di 175 euro per ISEE compreso da 0 a 15.000 euro, che si abbassa progressivamente fino a 50 euro mensili quando si tocca il limite massimo ISEE di 40.000 euro
- per ogni figlio maggiorenne spetta un importo mensile di 85 euro per ISEE compreso da 0 a 15.000 euro, che si abbassa progressivamente fino a 25 euro mensili quando si tocca il limite massimo ISEE di 40.000 euro
- per ogni figlio successivo al secondo spetta una maggiorazione mensile di 85 euro per ISEE compreso da 0 a 15.000 euro, che si abbassa progressivamente fino a 15 euro mensili quando si tocca il limite massimo ISEE di 40.000 euro
- per ogni figlio minore disabile spetta una maggiorazione mensile di 105 euro in caso di non autosufficienza, 95 euro in caso di disabilità grave e 85 in caso di disabilità media
- per ogni figlio maggiorenne con una disabilità almeno di tipo medio è prevista una maggiorazione mensile di 80 euro fino al 21esimo anno di età
- per ogni figlio maggiorenne con più di 21 anni e con disabilità almeno media spetta un importo mensile di 85 euro per ISEE compreso da 0 a 15.000 euro, che si abbassa progressivamente fino a 25 euro mensili quando si tocca il limite massimo ISEE di 40.000 euro
Valore ISEE | Figlio minorenne | Figlio maggiorenne fino a 21 anni | Figlio maggiorenne disabile oltre i 21 anni |
Da 0 a 15.000 euro | 175 euro | 85 euro | 85 euro |
Da 15.001 a 40.000 euro | Da parametrare a ISEE | Da parametrare a ISEE | Da parametrare a ISEE |
Oltre 40.000 euro o senza ISEE | 50 euro | 25 euro | 25 euro |
Grado di disabilità | Figlio minorenne | Figlio maggiorenne fino a 21 anni |
Disabilità grave | 95 euro | 80 euro |
Disabilità media | 85 euro | 80 euro |
Non autosufficienza | 105 euro | 80 euro |
Riguardo la presentazione dell’ISEE:
- Se viene presentato entro il 30 giugno, l’assegno comprenderà gli arretrati a partire dal mese di marzo
- Se viene presentato dal 1 luglio, l’assegno verrà corrisposto a partire dalla data di presentazione
- Se non viene presentato o è superiore al limite di 40.000 euro, l’assegno verrà corrisposto con gli importi minimi previsti
Le maggiorazioni
Sono previste le seguenti maggiorazioni:
- Le maggiorazioni dell’Assegno Unico per le madri minori di 21 anni sono pari a 20 euro mensili per ogni figlio
- Le maggiorazioni per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro sono pari a 30 euro al mese per ogni figlio minorenne, nel caso di ISEE uguale o minore di 15.000 euro. Tale maggiorazione si riduce gradualmente all’aumentare dell’ISEE, fino ad azzerarsi in caso di ISEE pari o maggiore di 40.000 euro
- Le maggiorazioni per famiglie con 4 o più figli sono forfettarie e pari a 100 euro al mese per ogni nucleo familiare con queste caratteristiche.
- La maggiorazione compensativa dell’Assegno Unico per famiglie con ISEE non superiore a 25.000 euro è di natura transitoria. Spetta per tutto il 2022, mentre per il 2023 sarà in misura pari a 2/3 e per il 2024 pari a 1/3 (così come per gennaio e febbraio 2025), per poi azzerarsi. Verrà riconosciuta se si avranno contemporaneamente i seguenti requisiti:
- ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro;
- percezione, per il 2021, dell’Assegno per il Nucleo Familiare nel caso di figli minori, da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile