A quanto ammonta la ritenuta d’acconto sui bonifici per la ristrutturazione edilizia? Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dei bonus edilizi, con focus particolare sui bonifici parlanti, in merito all’aumento nel 2024 della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione edilizia.
L’Agenzia ha confermato tale aumento, difatti, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha stabilito all’art. 1 comma 88 che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia è aumentata dall’8% all’11%. Tale novità entrerà in vigore il 1° marzo 2024.
Il Fisco prosegue chiarendo, quindi, che per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024, la ritenuta d’acconto applicata sarà pari all’8%, mentre, a partire dal 1° marzo 2024, sui bonifici disposti per le spese relative a lavori edilizi agevolabili, le banche e le Poste Italiane SPA opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).
La ritenuta d’acconto riguarda i pagamenti effettuati con bonifico e inerenti alle seguenti agevolazioni edilizie: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.
Ricordiamo, inoltre, che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere:
- la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
- il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale del condominio, è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile