Premessa
In un primo momento, il decreto fiscale aveva stabilito un esonero per chi opera in ambito sanitario, poi la Legge di bilancio ha rilanciato con un divieto, stabilendo che, per il periodo d’imposta 2019, in nessun caso è possibile l’emissione del documento in formato elettronico per i documenti che contengono dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria, modificando l’articolo 10-bis del Decreto Legge numero 119 del 2018.
Tale problematica è stata dibattuta nell’interpello n. 78 del 19 marzo 2019 grazie ad uno specifico quesito posto da un contribuente.
Il quesito del contribuente
L’istante è un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia dal Ministero della salute, permettendo l’iscrizione all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione. L’istante è altresì titolare di un ambulatorio fisioterapico autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell’alimentazione, radiologia [ecografo] e agopuntura) e diretto da un apposito direttore sanitario.
Alla luce delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie, l’istante chiede se lo studio di fisioterapia di cui è titolare in forma individuale possa “essere considerato come struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari e quindi esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni mediche prestate, comprensive quelle di massofisioterapia”; ovvero, comporti “l’obbligo della fatturazione elettronica relativamente alle prestazioni di fisioterapia» e, in questo caso, se le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi (ad esempio, ecografo) e fatturate dallo studio, «andranno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del Modello 730 precompilato, e di conseguenza non fatturate elettronicamente”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Come si legge nella risposta all’interpello, il punto di partenza per argomentare le risposte è una precisazione inserita sull’articolo 10-bis dal decreto legge numero 135 del 2018. Difatti:
“Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Centrale è il ruolo dell’utente finale della prestazione sanitaria, e sulla base del quadro normativo che si è delineato con gli interventi degli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole da applicare:
- CASI DI DIVIETO: la fattura elettronica non deve mai essere emessa tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e di conseguenza le fattura agli utenti, sia dall’invio o meno dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
- CASI DI OBBLIGO: quando, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvale di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli operatori, se non ci sono particolari esoneri che li riguardano, documentano il servizio con la fattura elettronica, che deve transitare dal Sistema di Interscambio.
L’Agenzia delle Entrate, in chiusura, ribadisce inoltre che, anche in presenza di divieto di fatturazione elettronica, resta l’obbligo di documentare la prestazione effettuata in formato analogico.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile