Prossima la scadenza degli invii delle Certificazioni Uniche 2024 relative ai redditi percepiti nel 2023, vediamo novità e dettagli.
I sostituti d’imposta hanno tempo fino a lunedì 18 marzo (il 16 marzo, scadenza ordinaria, è sabato) per trasmettere telematicamente la Certificazione unica “ordinaria” 2024 all’Agenzia delle entrate e consegnare la versione “sintetica”, in quanto semplificata, dello stesso modello, ai percettori dei redditi in esso attestati. Possono invece aspettare fino al 31 ottobre, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, le Cu contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Il modello (ordinario e sintetico) da utilizzare è stato approvato, insieme alle istruzioni, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 15 gennaio e aggiornato, da ultimo, il 22 febbraio. Il flusso telematico da inviare all’Amministrazione finanziaria è composto da:
- frontespizio, nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
- quadro CT riservato alle informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
- Certificazione unica 2024.
Sul sito dell’Agenzia sono disponibili gratuitamente i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche per la trasmissione del modello.
Con la Cu 2024 i sostituti d’imposta comunicato i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, i redditi diversi, le provvigioni e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi percepiti dai loro assistiti. La Certificazione unica deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nello scorso anno, che non hanno concorso alla formazione dell’imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali, e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
La Cu 2024 deve essere rilasciata, inoltre, con riferimento ai soli dati previdenziali e assistenziali relativi all’Inps, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) oppure alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
Il modello 2024, al passo con l’evoluzione normativa, presenta numerose novità. Quadri e campi sono stati rimodellati per accogliere la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
La tassazione agevolata sulle mance, introdotta e disciplinata dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022), stabilisce che le somme destinate dai clienti al personale che lavora in bar e ristoranti e nelle strutture ricettive costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota al 5% nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il nuovo regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
La base imponibile su cui calcolare la parte a imposta sostitutiva costituita da tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, deve essere indicata al punto 651 della Certificazione, punto che deve essere sempre compilato a prescindere dalle mance; nel 652 va riportato l’importo delle mance ad aliquota del 5% e nel 653 l’imposta sostitutiva operata.
Fa il suo ingresso, inoltre, nella Certificazione unica 2024, l’inedita sezione “Redditi lavoro sportivo”, a sua volta suddivisa in due sezioni riservate rispettivamente ai contratti a lavoro determinato e tempo indeterminato. Nel dettaglio, nei punti 781 (tempo indeterminato) e 784 (tempo determinato) va indicato l’importo lordo del reddito da lavoro sportivo dilettantistico, comprensivo della franchigia di 15mila euro, nei punti 782 (tempo indeterminato) e 785 (tempo determinato) l’importo lordo delle retribuzioni percepite dai professionisti con meno di 23 anni, comprensivo, anche in questo caso, dei 15mila euro di franchigia.
A impattare sul modello 2024 anche le novità in tema di fringe benefit che trovano posto nei punti 474 e 475 della sezione “Erogazioni in natura”. Stiamo parlando dei compensi e vantaggi accessori, di qualsiasi tipologia, corrisposti dal datore di lavoro a integrazione della retribuzione, che devono essere considerati, in base al principio di onnicomprensività, redditi di lavoro dipendente. Fino allo scorso anno è stato sufficiente dedicare la casella 474 all’individuazione di questa tipologia di reddito, non è così per le comunicazioni 2024 relative al 2023, quest’anno i fringe benefit si sono fatti largo e hanno sconfinato occupando anche il punto 475. Il perché è nell’eccezione alla regola ordinaria. Quest’ultima prevede la non concorrenza alla formazione del reddito dei compensi in natura di valore non superiore o uguale a 258,23 euro (articolo 51, comma 3, del Tuir). Per il solo 2023, l’articolo 40 del Dl n. 48/2023 (decreto “Lavoro”) ha innalzato, fino a 3mila euro, la soglia entro cui è possibile riconoscere, ai dipendenti con figli a carico, beni e servizi esenti da imposte, incluse le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas. L’agevolazione, ricordiamo, spetta per intero ad ambedue i genitori se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi. Nel caso in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi le suddette somme di esenzione, l’intera somma è soggetta a imposizione ordinaria. L’Agenzia ha fornito chiarimenti in materia con la circolare n. 23/2024.
Detto ciò, i sostituti d’imposta dovranno indicare al punto 474 i compensi in natura esenti da imposta perché non superiori a 258,23 euro, e al punto 475 i compensi in natura, non superiori a 3mila euro, esenti grazie alla deroga in vigore per il 2023 introdotta dal decreto “Lavoro” per i lavoratori con figli a carico.
Le esigenze dei compensi in natura hanno determinato lo slittamento del bonus carburante, che avanza di un posto e finisce al punto 476.
Nel caso in cui venga effettuata un’erogazione di fringe benefit con soglia maggiorata per figli a carico, in sostituzione del premio di risultato, il relativo importo deve essere inglobato nell’importo del punto 475. Stesso discorso per il bonus carburante che sostituisce il premio di risultato, la somma deve essere aggiunta al punto 476 e occorrerà fare attenzione ai limiti che consentono l’accesso all’agevolazione.
Un’ulteriore novità deriva dall’allineamento con una misura a favore del settore turistico. Il decreto “Lavoro” (articolo 39-bis) ha previsto, infatti, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, stabilendo che non concorre alla formazione del reddito il 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi a coloro che nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro. L’importo dal trattamento integrativo speciale trova collocamento nel punto 479 della Certificazione unica 2024.
Per completezza, si ricorda che, con la risoluzione n. 13/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla scadenza di presentazione delle Cu in cui vengono riportati, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati delle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva (imprenditori e professionisti), come ha previsto il decreto “Adempimenti” (articolo 19, Dlgs n. 1/2024).
Al riguardo, il documento di prassi ha precisato che le informazioni ricavate dalle Certificazioni uniche contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello Redditi Persone fisiche per quest’anno saranno utilizzate dall’Agenzia solo in via sperimentale. Di conseguenza, per il periodo d’imposta 2023, le Cu contenenti redditi dichiarabili esclusivamente tramite il modello Redditi Pf 2024 (ad esempio, lavoro autonomo “professionale”) potranno essere ancora presentate entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello 770.
Dal prossimo anno, le informazioni presenti nelle Cu contenenti redditi dichiarabili con il modello Redditi Pf saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In conclusione, dalle Cu 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili tramite 730 oppure il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile