A seguito della Riforma dello Sport, le coperture INAIL si applicano solo ai dipendenti. Ma i co.co.co. come si comportano?
A causa delle modifiche apportate con il decreto legislativo 120/23 (correttivo-bis) in vigore dal 5 settembre scorso, è stata istituita l’esenzione INAIL per tutti i rapporti di lavoro sportivo che adottano la forma di collaborazione coordinata e continuativa.
In merito a ciò, l’articolo 34, comma 3, del rinnovato decreto legislativo 36/21 non lascia spazio a dubbi, stabilendo che:
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
Queste modifiche tengono conto delle raccomandazioni vincolanti avanzate dalle commissioni parlamentari e mirano a prevenire la duplicazione degli oneri assicurativi. Poiché il tesseramento è obbligatorio per qualificarsi come lavoratore sportivo, la protezione obbligatoria definita dalla legge sopra menzionata è già in vigore.
Il decreto correttivo ha stabilito l’obbligo dell’assicurazione INAIL solo per i lavoratori sportivi dipendenti (delegando a un decreto attuativo la determinazione dei premi). Per i collaboratori coordinati e continuativi, è invece rimasta obbligatoria solo la copertura assicurativa in caso di infortunio prevista dal tesseramento.
È importante notare che il manuale per la gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS), preparato dal Dipartimento per lo Sport e pubblicato nella sezione “Guide Utente” del sito web del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, non è stato aggiornato su questo punto. Di conseguenza, tutte le istruzioni contenute nel paragrafo 3.3 riguardo all’assegnazione della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL sono obsolete a causa delle modifiche introdotte con il correttivo-bis. Gli enti sportivi dilettantistici non sono più tenuti a iscriversi all’INAIL per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel campo del lavoro sportivo. Di conseguenza, il campo PAT INAIL nella sezione “Rapporto” della procedura di comunicazione attivata sul registro può essere compilato con la sequenza “00000000” in tutti i casi in cui il datore di lavoro non abbia aperto la posizione INAIL e non sia tenuto a farlo in relazione ai contratti di lavoro sportivo di tipo collaborativo.
Per quanto riguarda il contenuto dell’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (tesserati come atleti, dirigenti e allenatori), l’articolo 51 della legge 289/02 copre gli infortuni avvenuti durante le attività sportive, purché ne derivi la morte o un’invalidità permanente. I decreti attuativi successivi della Presidenza del Consiglio del 6 aprile 2008, del 3 novembre 2010 e del 6 ottobre 2011, per i tesserati del CIP e degli enti riconosciuti, hanno stabilito le modalità tecniche per l’iscrizione, la natura, l’entità delle prestazioni e i premi assicurativi da rispettare nelle convenzioni tra gli organismi affiliati e le compagnie assicurative a favore dei loro tesserati.
Il rapporto contrattuale si considera come un’assicurazione “per conto di chi spetta”, poiché gli organismi affiliati, noti come soggetti obbligati o contraenti, sono tenuti a stipulare l’assicurazione obbligatoria per conto e nell’interesse dei loro tesserati, definiti come soggetti assicurati.
L’ambito di applicazione e l’entità delle prestazioni, nonché le procedure, i termini e le modalità per la denuncia degli infortuni, devono essere valutati caso per caso in base alle singole polizze delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. Tuttavia, è importante tenere presente le prescrizioni e i principi stabiliti dalla normativa di attuazione come punto di riferimento comune per le protezioni contro gli infortuni riservate ai tesserati e quindi anche ai lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In breve, conformemente alle disposizioni del decreto del 6 ottobre 2011, ricordiamo che l’assicurazione:
- Copre gli infortuni subiti dai tesserati durante l’esercizio delle attività sportive, degli allenamenti e durante le azioni preliminari e finali di qualsiasi gara ufficiale o allenamento. È inoltre valida in caso di svolgimento di attività tecniche o dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
- Si applica solo ai tesseramenti con data certa (secondo le disposizioni delle polizze e le modalità di tesseramento dell’organismo affiliato) antecedenti all’infortunio.
- Ha validità senza limiti d’età e in tutto il mondo, purché le attività si svolgano secondo le regole sportive e i calendari o accordi dei soggetti obbligati, definiti in data certa prima dell’evento che ha causato l’infortunio.
- Include anche gli infortuni avvenuti durante gli allenamenti, compresi quelli individuali, purché siano previsti, autorizzati o controllati dall’organizzazione sportiva, anche attraverso i suoi organismi locali e le associazioni affiliate del soggetto obbligato. Per richiedere l’indennizzo assicurativo, la denuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione fatta dal rappresentante legale dell’organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesti, sotto la sua responsabilità, la veridicità della dichiarazione.
- Include anche il rischio in itinere in occasione di trasferimenti, indipendentemente dal mezzo utilizzato, purché il trasferimento sia autorizzato e l’infortunio avvenga lungo un percorso coerente con il tragitto necessario per raggiungere il luogo delle attività. Inoltre, deve verificarsi in una data e un orario compatibili con la necessità di arrivare in tempo utile presso il luogo delle attività o lungo il percorso di ritorno alla destinazione dopo l’attività stessa.
- Non copre gli infortuni derivanti dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, non si applica per l’uso di sostanze dopanti, in violazione delle norme dello stato o delle regole sportive vigenti, o per eventi causati da reati commessi dall’assicurato o dalla sua partecipazione a risse o disordini, o per la violazione di divieti stabiliti dalle norme dello stato o dalle norme sportive. Ulteriori esclusioni potrebbero essere specificate nelle singole polizze stipulate dagli organismi affiliati, quindi è necessario esaminarle attentamente.
Per quanto riguarda le prestazioni, è importante notare che l’assicurazione obbligatoria prevede un indennizzo per le lesioni corporee che siano una conseguenza diretta, esclusiva e dimostrabile dell’infortunio avvenuto durante le attività sportive indicate e che comportino la morte o un’invalidità permanente entro due anni dall’infortunio. Gli importi minimi fissati dalla legge sono:
- Un capitale non inferiore a 80.000 euro in caso di morte.
- Un indennizzo di 800 euro per ogni punto percentuale di invalidità permanente, in base alla tabella delle lesioni allegata al decreto.
Inoltre, le polizze attivate dagli organismi affiliati possono prevedere, e di solito lo fanno, una franchigia per l’invalidità permanente, purché non superiore al 10%. È anche possibile includere una serie di prestazioni aggiuntive, che dovranno essere verificate nelle condizioni contrattuali. Queste prestazioni aggiuntive potrebbero comprendere un aumento del 50% del capitale spettante ai figli minori conviventi in caso di decesso del genitore o altre prestazioni specificate nelle condizioni contrattuali, come il rimborso delle spese fisioterapiche o franchigie più basse in caso di invalidità permanente.
Infine, è importante tenere presente che il diritto all’indennizzo assicurativo è soggetto alla prescrizione biennale, come previsto dall’articolo 2952, comma 2, del codice civile. L’assicurato ha l’obbligo di denunciare l’infortunio all’assicuratore entro i termini stabiliti dal contratto, che decorrono dall’infortunio o dal momento in cui si manifestano le conseguenze dannose dell’incidente.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile