Premessa

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’Art. 69 Comma 2 del TUIR 917/86 e ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2018, da € 7.500 a € 10.000 il tetto della nuova imponibilità dei compensi e rimborsi agli sportivi dilettantistici.

Il nuovo testo dell’Art.69 Comma 2 è il seguente:

“Le indennità, i rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) Comma 1 dell’Art.67 TUIR 917/86 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad € 10.000”.

Rimane invariato il secondo periodo del secondo Comma dell’Art.69 che recita:

“Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

 

Superamento soglia

Attualmente il tecnico deve presentare per ogni prestazione (e per ogni pagamento) una dichiarazione in cui afferma sotto propria responsabilità di non aver sforato nel corso dell’anno, e fino a quel momento, il limite di 10.000 euro. Pur non essendo un onere gravoso, per le ASD che si avvalgono di molte collaborazioni e per i tecnici meno pratici con la burocrazia potrebbe risultare poco agevole.

La manovra economica 2019 potrebbe, se i contenuti dell’atto n. 1.074 presentato lo scorso agosto alla Camera dal governo venissero approvati, apportare delle semplificazioni al riguardo.

L’art. 7 della proposta di legge pone infatti la possibilità di presentare una dichiarazione previsionale di mancato superamento della soglia di 10.000 euro al momento del primo pagamento, dandole validità anche per il resto della stagione agonistica annuale. Si tratta però, è bene ricordarlo, di una facoltà e non di un obbligo.

 

Sanzioni

Il superamento del predetto limite deve essere tempestivamente comunicato dal tecnico all’associazione erogante il compenso. Presumibilmente il termine potrebbe coincidere col giorno 16 del mese successivo, ovvero la data in cui l’associazione opererebbe materialmente le ritenute sui compensi da tassare.

 

In caso di omissioni la sanzione sarà salata, ovvero sarà pari al quintuplo dell’importo eccedente i 10.000 euro con un minimo di 200 euro. Se ad esempio il compenso fosse di 12.000 euro, la sanzione sarebbe pari a 10.000 euro, ovvero 2.000 X 5. Non è prevista inoltre la possibilità di far ricorso al ravvedimento operoso né di ricorrere alla definizione agevolata. Tali sanzioni sono combinate dall’Agenzia delle Entrate competente per territorialità.

Conclusioni

Trattandosi di facoltà e non di obbligo, si consiglia tanto ai tecnici quanto alle associazioni di continuare con le dichiarazioni rese ad ogni pagamento, in quanto il superamento della soglia sanzionatoria creerebbe gravi disagi al tecnico che pagherebbe, come appena visto, a carissimo prezzo.

 

 

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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