In senso giuridico, la competenza territoriale viene regolata, in Italia, dagli artt. 18-30 del Codice di Procedura Civile, e definisce quale tribunale sia competente ad indire il processo, ovvero in quale territorio esso debba avere luogo. La competenza può, secondo larga parte della dottrina, rifarsi a tre elementi:
– La causa del contratto oggetto di controversia
– Le funzioni che il magistrato è tenuto a esercitare in processo
– Identificazione della competenza del collegio giudicante in base alla competenza territoriale.
Il terzo aspetto è quello più controverso, soprattutto in alcune particolari fattispecie, tra cui quella oggetto della presente trattazione.

 

Decreto ingiuntivo avverso ditta individuale – cenni sulla normativa vigente
A seguito di mancato pagamento di una prestazione pecuniaria, il creditore si appellerà all’art. 1182, comma 3 del c.c. Testualmente:
“L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”.
Rifacendoci invece all’art. 66-bis D.lgs. n. 206/2005 del codice del consumo:
“Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.

 

Giurisprudenza
Si considerino le tesi riguardo l’assenza di soggettività giuridica della ditta rispetto al suo titolare e il ricorso all’art. 18 c.p.c. circa il foro generale delle persone fisiche (Cass. civ., n. 1652/2005); in materia di forum destinatae solutionis l’adozione dell’art. 1182, comma 3 del c.c. (Cass. civ., Sez. Un. n. 17989/2016); infine l’immedesimazione dell’imprenditore con la ditta individuale, per cui pur essendo quest’ultima un elemento distintivo ma non al contempo un soggetto distinto dal titolare, egli stesso potrà far opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’impresa (Cass. civ., n. 8784/1998, e ancora Cass. civ., n. 11122/1994). In virtù di tali sentenze il quadro normativo risulta molto più comprensibile.

 

Bisogna dunque rifarsi all’art. 1182, comma 3 del c.c. o all’art. 66-bis D.lgs. n. 206/2005 del codice del consumo?
Dal momento che, in presenza di ditta individuale, quest’ultima non assume soggettività giuridica autonoma, ogni effetto sostanziale e processuale si identificherà con il suo stesso titolare. Inoltre in materia di azioni dei creditori nei confronti di titolari di imprese individuali l’art. 18 del codice di rito prevede che il giudice competente sia quello del luogo in cui ha residenza il convenuto.
Alla luce di queste considerazioni possiamo concludere che il foro competente ai sensi dell’art. 1182 comma 3 c.c. resta quello del creditore procedente ovvero nel nostro caso il luogo ove quest’ultimo abbia la propria sede commerciale.

Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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