L’interpello

A seguito di interpello da parte di un contribuente che chiedeva se è possibile per gli eredi, dedurre dal loro reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, i contributi previdenziali che gli stessi hanno versato a seguito di successione ereditaria, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 267 del 18 luglio 2019.

La deducibilità di un determinato onere è strettamente subordinata al verificarsi di precise condizioni:

L’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi, compilando, in particolare, il quadro RR del Modello Redditi-Persone Fisiche. Il successivo articolo 18, comma 4 prevede che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che, sul maggior reddito eventualmente accertato dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati e recuperati anche i contributi previdenziali dovuti, se eccedenti il minimale previsto.

Ai fini della deducibilità, da parte dell’erede, dei contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del de cuius, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede e che il versamento dello stesso, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede stesso (cfr. risoluzione n. 114/E del 2009).



Conclusioni

Nel caso di specie, l’istante riferisce che il versamento, in qualità di erede, dei contributi previdenziali obbligatori per legge relativi al genitore defunto non è avvenuto volontariamente ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario e che lo stesso versamento non è preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi.

Tanto premesso, si ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dall’istante, sulla base delle seguenti argomentazioni.

L’istante, nonché il fratello e la madre, in qualità di eredi, non hanno alcun interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto, posto che il versamento non è finalizzato ad ottenere un trattamento pensionistico, né, peraltro, il de cuius risulta essere fiscalmente a carico dei vari eredi, circostanza che, comunque, legittimerebbe il sostenimento della spesa da parte degli stessi.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene, pertanto, che sia preclusa agli eredi, che hanno provveduto in nome e per conto del de cuius al versamento dei contributi previdenziali obbligatori di cui questi era debitore, la possibilità di fruire, con riferimento a tale specifico onere, del diritto alla deduzione fiscale, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.

 

Fonti: Risposta interpello n. 267 del 18 luglio 2019

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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