Proviamo a fare chiarezza su una normativa che rischia di stravolgere l’operato delle ASD e di imporre l’apertura di partita IVA
Premessa
La Commissione europea ha emesso negli anni passati una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per il non corretto recepimento della Direttiva IVA, in quanto l’ordinamento italiano qualifica alcune prestazioni come non soggette ad IVA mentre la Direttiva comunitaria impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto passivo, fatta salva la possibilità per alcune prestazioni – tra le quali appunto quelle sportive – di beneficiare del regime di esenzione IVA.
Il 5 luglio scorso è stata confermata la proroga a luglio 2024 dell’entrata in vigore della nuova disciplina Iva (DL 146/2021) per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 4 Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51).
L’art. 36 bis d.l. 75/2023
Tutto congelato quindi a luglio 2024? Ma no, perché noi italiani sappiamo tremendamente bene come complicarci la vita! L’art. 36-bis del d.l. 75/2023, inserito in sede di conversione dalla legge 112 del 10/8/2023, intitolato “Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica” stabilisce quanto segue:
“1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Ciò significa che da quando il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (16 agosto) è divenuto immediatamente operativo e le associazioni prive di partita iva devono chiederne immediatamente l’apertura. Tuttavia il provvedimento non abroga l’art. 4 del DPR sull’Iva!?!? Quindi come si concilieranno le due disposizioni?
Inoltre, l’esenzione è applicabile anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dove se ne ribadisce la retroattività.
Conseguenze e adempimenti
Dal punto di vista contabile e fiscale, che forse più interessa per le implicazioni su adempimenti e costi di gestione, possiamo affermare che i cambiamenti saranno sensibili e non indolori.
Innanzitutto, il passaggio dall’attuale regime di de-commercializzazione a quello appena introdotto di esenzione comporterà la necessità di:
- fatturare le operazioni (in modalità elettronica, fatti salvi gli esoneri previsti fino al 31/12/2023) con indicazione dell’esenzione dall’imposta (o emettere scontrino fiscale in esenzione di IVA con la necessità di fornirsi di un registratore fiscale telematico),
- registrare le fatture emesse o i corrispettivi sugli appositi registri,
- effettuare le comunicazioni periodiche trimestrali (Li.Pe.),
- presentare la dichiarazione annuale IVA.
Ricordiamo però che tali adempimenti non saranno dovuti qualora:
- il sodalizio opti per l’applicazione della l. 398/1991;
- il sodalizio opti per la dispensa per le operazioni esenti ex art. 36-bis d.p.r. 633/1972 (nel caso non possa utilizzare o semplicemente non utilizzi il regime 398/91).
In entrambi i casi l’imposta sugli acquisti risulterebbe ovviamente indetraibile, come finora accaduto.
Come comportarsi?
A. ASD senza partita IVA
Le associazioni prive di partita iva possono valutare se:
- aprire la partita iva (comunque obbligatoria dal 2024), optando per il regime 398/1991 con conseguenti semplificazioni ed esoneri negli adempimenti per cui potrebbe limitarsi all’emissione di ricevuta. Si ricorda che nel plafond massimo di 400.000 euro di introiti commerciali – che garantiscono la possibilità di accedere al regime 398/1991 – non devono essere computati gli introiti non soggetti ad imposte dirette quali i corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per fruire di servizi sportivi;
- non aprire la partita iva e attendere chiarimenti. In questo caso l’associazione è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni esenti da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex art. 6 del DLgs 471/1997), oltre alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP ancorché a zero.
B. ASD con partita IVA ed in regime 398/91
Potranno:
- applicare il DL 75/2023 e quindi emettere – nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi – ricevuta con l’indicazione “esente IVA ex art. 10 DPR IVA”, a meno che non sia richiesta l’emissione di fattura;
- attendere chiarimenti e pertanto emettere ricevute nei confronti di associati e tesserati per servizi sportivi con la dicitura “fuori campo IVA ex art. 4 DPR IVA”.
C. ASD con partita IVA in regime ordinario
Potranno:
- applicare il DL 75/2023 e quindi emettere – nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi – fattura o scontrino telematico parlante con la dicitura “esente IVA ex art. 10 DPR IVA”;
- attendere chiarimenti e quindi emettere ricevute nei confronti di associati e tesserati con la dicitura “fuori campo IVA ex art. 4 DPR IVA” mentre nei confronti di non associati/tesserati con la dicitura “esente IVA ex art. 10 DPR IVA”
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore contabile