Proviamo a fare chiarezza su una normativa che rischia di stravolgere l’operato delle ASD e di imporre l’apertura di partita IVA

Premessa

La Commissione europea ha emesso negli anni passati una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per il non corretto recepimento della Direttiva IVA, in quanto l’ordinamento italiano qualifica alcune prestazioni come non soggette ad IVA mentre la Direttiva comunitaria impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto passivo, fatta salva la possibilità per alcune prestazioni – tra le quali appunto quelle sportive – di beneficiare del regime di esenzione IVA.

Il 5 luglio scorso è stata confermata la proroga a luglio 2024 dell’entrata in vigore della nuova disciplina Iva (DL 146/2021) per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 4 Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51).

L’art. 36 bis d.l. 75/2023

Tutto congelato quindi a luglio 2024? Ma no, perché noi italiani sappiamo tremendamente bene come complicarci la vita! L’art. 36-bis del d.l. 75/2023, inserito in sede di conversione dalla legge 112 del 10/8/2023, intitolato “Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica” stabilisce quanto segue:

“1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Ciò significa che da quando il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (16 agosto) è divenuto immediatamente operativo e le associazioni prive di partita iva devono chiederne immediatamente l’apertura. Tuttavia il provvedimento non abroga l’art. 4 del DPR sull’Iva!?!? Quindi come si concilieranno le due disposizioni?

Inoltre, l’esenzione è applicabile anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dove se ne ribadisce la retroattività.

Conseguenze e adempimenti

Dal punto di vista contabile e fiscale, che forse più interessa per le implicazioni su adempimenti e costi di gestione, possiamo affermare che i cambiamenti saranno sensibili e non indolori.

Innanzitutto, il passaggio dall’attuale regime di de-commercializzazione a quello appena introdotto di esenzione comporterà la necessità di:

Ricordiamo però che tali adempimenti non saranno dovuti qualora:

  1. il sodalizio opti per l’applicazione della l. 398/1991;
  2. il sodalizio opti per la dispensa per le operazioni esenti ex art. 36-bis d.p.r. 633/1972 (nel caso non possa utilizzare o semplicemente non utilizzi il regime 398/91).

In entrambi i casi l’imposta sugli acquisti risulterebbe ovviamente indetraibile, come finora accaduto.

Come comportarsi?

A. ASD senza partita IVA

Le associazioni prive di partita iva possono valutare se:

B. ASD con partita IVA ed in regime 398/91

Potranno:

C. ASD con partita IVA in regime ordinario

Potranno:

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore contabile

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