Scadenza in arrivo per l’obbligo di comunicazione, introdotto dalla normativa Ue, delle vendite di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli utenti attraverso i portali
Conto alla rovescia per il nuovo obbligo di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali. Mercoledì 31 gennaio è l’ultimo giorno per l’invio dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate utilizzando i loro siti. L’adempimento si inquadra nello scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni, introdotto con la direttiva Ue 2021/514. Tale direttiva è stata attuata dal Dlgs n. 32/2023 che fra l’altro ha demandato la definizione dei contenuti della comunicazione all’Agenzia delle entrate. L’obbligo riguarda i gestori di piattaforme on line residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori “non-Ue”.
Con il provvedimento del 20 novembre 2023, quindi, l’Agenzia ha definito modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di piattaforma.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
La comunicazione ha cadenza annuale, a partire dal 2024, e dovrà essere eseguita entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.
Entro il 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Sono tenuti all’invio dei dati i gestori di piattaforme digitali fiscalmente residenti in Italia e i Foreign platform operator, (Fpo). Quest’ultimo è il gestore non qualificato non-Ue come indicato nel punto 1 lettera e) del provvedimento delle Entrate citato (“il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE”). Si tratta ad esempio degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.
Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale onere se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione.
L’appuntamento in scadenza il 31 gennaio riguarda anche i gestori esonerati, tenuti comunque a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile