Analizziamo le caratteristiche del Concordato Preventivo per i contribuenti forfettari
Il Concordato Preventivo Biennale investe anche la galassia dei contribuenti forfettari, pur con la presenza di differenza e peculiarità rispetto ai soggetti ISA. Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline. Tramite tale applicativo il contribuente può inserire i dati necessari, calcolare la proposta di Concordato preventivo e, entro il 15 ottobre 2024, accettare tale proposta.
Requisiti e oggetto
Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024. Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.
I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza. L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Cessazione e decadenza
Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- della cessazione dell’attività;
- della modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari);
- della presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta. A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
Norme di riferimento
Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 – pdf – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Articolo 17, comma 2 della legge n. 111 del 9 agosto 2023 : apre una nuova finestra– Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
analisi molto positiva – ma io avrei un dubbio da colmare: se un contribuente in regime forfettario aderisce al CPA e nel 2024 supera il fatturato di € 100.000,00 nel 2025 potra’ continuare ad applicare il regime forfettario o ne sara’ escluso?
grazie per una evntuale precisazione-documentazione
Gentile lettrice, in quel caso il regime forfettario decadrà a discapito di quello standard.