Analizziamo requisiti e peculiarità di una professione in costante ascesa, non senza sorprese.
Il personal trainer è un professionista che aiuta le persone a raggiungere i propri obiettivi di fitness attraverso allenamenti personalizzati e consigli sullo stile di vita. Pur essendo una professione dall’alto contenuto specialistico, non esiste un percorso accademico obbligatorio da seguire per intraprendere questo ruolo. Anzi, assistiamo spesso ad una saturazione del mercato per la presenza di una miriade di operatori in possesso di dubbie certificazioni, ottenute nell’arco di un singolo weekend o attraverso percorsi di formazione a distanza.
Occorre la laurea?
No, per diventare personal trainer in Italia non è obbligatorio avere una laurea in Scienze Motorie o discipline equivalenti. Tuttavia, è fondamentale possedere una solida preparazione e ottenere delle certificazioni riconosciute. Cosa occorre, quindi, per diventare personal trainer senza laurea?
È innanzitutto necessario seguire corsi di formazione specifici per personal trainer presso enti riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o da altre organizzazioni qualificate. Questi corsi forniscono le conoscenze teoriche e pratiche necessarie in anatomia, fisiologia, biomeccanica, allenamento, nutrizione e primo soccorso.
Al termine dei corsi, è necessario superare un esame per ottenere una certificazione riconosciuta a livello nazionale. Questa certificazione attesta la tua competenza e ti abilita all’esercizio della professione. Alcuni enti che rilasciano certificazioni riconosciute sono:
- Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONI
- Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI
- Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
- Scuole Regionali dello Sport del CONI
Per assicurarsi che una certificazione sia effettivamente riconosciuta dal CONI, è necessario verificare che l’ente che la rilascia rientri tra le FSN, le DSA, gli EPS o le Scuole Regionali dello Sport riconosciute dal CONI. Si può consultare l’elenco aggiornato degli EPS riconosciuti sul sito web del CONI. Inoltre, è importante che il corso e la certificazione siano conformi ai livelli del SNaQ, che definisce i diversi livelli di qualifica per gli operatori sportivi.
La partita IVA e la scelta del codice ATECO
Per esercitare la professione di personal trainer in modo regolare, è necessario aprire la Partita IVA. La scelta del regime fiscale è un aspetto cruciale e dipende da diversi fattori, come il fatturato previsto e le spese sostenute. I regimi fiscali disponibili sono attualmente due:
La procedura per aprire la Partita IVA è semplice e può essere fatta online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. È necessario compilare il modello AA9/12 e indicare il codice ATECO corretto (85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi).
Questo codice comprende:
- Formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- Centri e campi scuola per la formazione sportiva
Sebbene non esista un codice ATECO specifico per la figura del personal trainer, l’85.51.00 è considerato il più appropriato in quanto il personal trainer, di fatto, insegna alle singole persone come muoversi, come svolgere gli esercizi, quali esercizi svolgere per raggiungere uno specifico risultato, con quali pause, quali carichi, ecc. In sostanza, fornisce una formazione personalizzata in ambito sportivo.
Aspetti contributivi e previdenziali
Gli aspetti contributivi e previdenziali di un personal trainer in Italia sono legati principalmente all’iscrizione e ai versamenti alla Gestione Separata INPS. Dato che i personal trainer non hanno una cassa previdenziale specifica, devono obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questa gestione è destinata ai lavoratori autonomi senza cassa previdenziale autonoma.
I contributi INPS sono calcolati in percentuale sul reddito derivante dall’attività professionale. Il reddito in regime forfettario è determinato applicando al fatturato il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi), che è del 78%. Questo significa che solo il 78% del fatturato è considerato imponibile ai fini contributivi.
L’aliquota contributiva per la Gestione Separata INPS varia annualmente. Attualmente, l’aliquota è del 26,23% per i professionisti senza altra cassa previdenziale. Questo significa che il personal trainer dovrà versare il 26,23% del suo reddito imponibile (il 78% del fatturato) a titolo di contributi INPS.
Esempio pratico:
Supponiamo che un personal trainer abbia un fatturato annuo di 30.000 euro.
- Reddito imponibile: 30.000 euro x 78% = 23.400 euro
- Contributi INPS da versare: 23.400 euro x 26,23% = 6.130,02 euro
I contributi INPS devono essere versati tramite modello F24 entro le scadenze previste:
- Acconto: Versato in due rate (giugno e novembre) sulla base del reddito dell’anno precedente.
- Saldo: Versato a giugno dell’anno successivo, a conguaglio con gli acconti versati.
Ovviamente, in caso di regime ordinario, il 26,23% andrà calcolato sul reddito, dato a sua volta dalla differenza tra ricavi e costi.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile