Vediamo quali sono gli adempimenti ed i requisiti per l’esercizio della sempre più diffusa professione del nutrizionista.

Premessa

Il nutrizionista altri non è che un laureato in biologia che si occupa di nutrizione. L’interesse per il settore alimentare in epoca contemporanea è divenuto sempre maggiore. E conseguentemente anche i problemi legati all’abuso di cibo. Il rapporto con la nostra alimentazione è molto cambiato negli ultimi trent’anni, soprattutto a causa del proliferare di prodotti di consumo di massa. Inoltre, la professione di Nutrizionista è regolata da un Albo professionale e in questo caso non è possibile lavorare con prestazione occasionale, a prescindere dal volume del fatturato annuo. Dunque è necessario aprire una partita IVA come nutrizionista.

Obblighi del professionista

Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell’albo.

Per accedere alla sezione A è richiesto il possesso di una magistrale afferente ad una delle seguenti classi:

L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione. Il possesso del diploma universitario di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, di Master universitari e corsi di formazione costituiscono ulteriori titoli curriculari.

Per i professionisti iscritti all’albo il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha reso obbligatorio l’uso della casella PEC (posta elettronica certificata) ed ha previsto sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria PEC (ora domicilio digitale) al proprio Ordine di appartenenza. A tal fine, il D.L. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Gli obblighi possono così riassumersi:

  1. iscrizione sezione A albo;
  2. apertura partita I.V.A. tramite modello AA9/12 con Codice Ateco 72.11.00 – Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie oppure 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti NCA;
  3. dotarsi di posta elettronica certificata (PEC);
  4. iscrizione ente di previdenza (ENPAB);
  5. possesso assicurazione professionale.

L’iscrizione all’ordine dei Biologi non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco (articolo 2 della Legge n. 396/1967).

La posizione fiscale

L’attività professionale del Biologo nutrizionista è prevista dall’Art. 3 Legge 396/67 e quindi rientra nel DM del 17/05/02, recante l’individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (GU Serie Generale n.189 del 13-08-2002).

Per l’apertura della Partita IVA da Nutrizionista non bisogna iscriversi alla Camera di Commercio. Quindi l’unico adempimento che bisogna effettuare per avviare l’attività, una volta iscritto all’Ordine dei Biologi, è la richiesta del numero di Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.

Il regime fiscale più conveniente è sicuramente quello forfettario. Il Regime Forfettario è un regime fiscale agevolato, che prevede una tassazione forfettaria, con aliquota fissa al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni dall’apertura). Esso, tuttavia, può essere scelto solo da chi ha un guadagno annuo non superiore a 85.000 euro.

Il reddito viene determinato esclusivamente in base al criterio di cassa. Ovvero sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfettario. Al reddito imponibile così determinato è applicata l’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Il pagamento delle imposte avviene con la dichiarazione dei redditi.

La posizione previdenziale

Per svolgere la professione di nutrizionista è necessario procedere anche all’iscrizione alla cassa previdenziale di riferimento, ovvero all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi. (ENPAB).

I contributi previsti dalla cassa previdenziale sono:

  1. il contributo soggettivo nella misura del 15% del reddito netto di lavoro autonomo, aumentabile su scelta dell’iscritto fino al 36%;
  2. il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari o dell’importo fatturato per le prestazioni professionali rese verso la clientela privata e verso la Pubblica Amministrazione;
  3. il contributo di maternità (annualmente l’Ente determina una quota forfettaria).
L’assicurazione professionale

Ugualmente necessaria è la stipulazione di un’assicurazione professionale che è quindi obbligatoria in tutta Italia, avente lo scopo di tutelare clienti e terzi da eventuali danni causati dal professionista.

Legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli-Bianco recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede espressamente nell’art. 10 della legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) l’obbligo di assicurazione del comparto sanitario.

In particolare al comma 2 viene riportato quanto segue:

“Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.

Al comma 3 si prevede ancora:

“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Ai fini di una copertura generale, si raccomanda inoltre al professionista di valutare un’ulteriore copertura di polizza che garantisca dai rischi da responsabilità civile, diversi da quelli evidentemente correlati alla condotta professionale. Tale polizza non è obbligatoria, bensì facoltativa.

Il biologo junior (sez. B dell’albo)

Il laureato triennale non può svolgere l’attività di Biologo in campo nutrizionale in quanto le competenze professionali di tale attività sono evidenziate nell’Art. 3 comma b) della Legge 396/67 e sono riferite al laureato magistrale (iscritto nella Sez. A). Il laureato triennale può fornire collaborazione tecnica di supporto per l’attività del Biologo nutrizionista, laureato magistrale (Sez. A), anche nel settore del controllo qualità e igiene degli alimenti della nutrizione.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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