L’introduzione dei lavoratori sportivi ha posto il problema della normativa antipedofilia per i sodalizi “datori di lavoro” modificandone gli obblighi.
Il passaggio dalla figura del collaboratore sportivo a quella del lavoratore sportivo, ha posto nuovi obblighi in capo ai datori di lavoro, ovvero ASD e SSD che si avvalgono di queste figure. La normativa antipedofilia è stata introdotta da una direttiva UE del 2011.
La Direttiva 2011/93/UE è una normativa dell’Unione Europea che riguarda la lotta contro l’abuso sessuale dei minori e la pornografia infantile. Questa direttiva è stata adottata il 13 dicembre 2011 e impone agli Stati membri dell’UE di adottare misure per prevenire e combattere l’abuso sessuale dei minori e la pornografia infantile, nonché per proteggere le vittime minori. In Italia è stata recepita dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002.
Tale normativa, come detto, riguarda i datori di lavoro, per cui presupposto elementare affinché venga applicata è che vi siano dei lavoratori. Le strutture sportive si salvavano fino allo scorso giugno poiché non si avvalevano di lavoratori bensì di “collaboratori” percipienti compensi inquadrati come redditi diversi, ex art. 67, d.p.r. 917/1986.
Alla luce delle ultime modifiche normative, sarà necessario che gli enti sportivi adottino l emisure previste dalla normativa in oggetto, per cui sorgeranno nuovi obblighi:
- l’obbligo sorge dall’inizio del rapporto lavorativo, sia esso di natura subordinata, di tipologia co.co..co. oppure di lavoro autonomo con posizione IVA e quindi NON SOLO IN PRESENZA DI SOCI E TESSERATI MINORENNI in struttura;
- il certificato non va richiesto ripetutamente ogni sei mesi e nemmeno una volta scaduta la sua validità finché é in essere il rapporto di lavoro;
- la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la Procura della Repubblica territorialmente competente (che può essere anche scaricata a questo link);
- la richiesta può essere effettuata anche direttamente dal datore di lavoro (che può essere anche scaricata a questo link);
- l’unico costo da sostenere è quello relativo ai diritti in quanto le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall’imposta di bollo dall’articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie … estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…”).
La previsione non riguarda i volontari, che già erano stati esclusi precedentemente, ma data la confusione che regna è consigliabile considerare questi ultimi alla stregua dei lavoratori e procedere anche nei loro confronti.
Non si tratta di un adempimento opzionale ma di un VERO E PROPRIO OBBLIGO: in caso di omissione si applica la sanzione pecuniaria da 10mila a 15mila euro, quindi si presti estrema attenzione a questa nuova previsione.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Entro quando?
Gentile lettore, la normativa è entrata in vigore il giorno 01/07/2023 ed il decreto correttivo non ha esonerato i sodalizi sportivi da tale obbligo.