L’adempimento necessario per evitare accertamenti del fisco ed il caso particolare della cedolare secca
Premessa
Si crede spesso che la risoluzione di un contratto di locazione non vada comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nulla di più errato! Esiste un termine ben preciso, ovvero 30 giorni dalla data di risoluzione, per comunicare tale adempimento tramite il modello RLI nella sezione “adempimenti successivi”. Contestualmente va inoltre versata l’imposta in misura fissa pari ad euro 67,00. Ove tale termine non venisse rispettato, sarebbe possibile operare il ravvedimento per sanare l’omissione. La registrazione della risoluzione ha l’effetto di rendere edotta l’Agenzia delle Entrate della cessazione del contratto e la conseguente cessazione dell’obbligo dichiarativo del canone ai fini delle imposte dei redditi, evitando così l’accertamento fiscale per omessa dichiarazione del reddito fondiario.
Sanzioni e interessi
L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta di € 67,00. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di fine locazione maggiorata di 30 giorni e la data di versamento dell’imposta:
- 0,1% per ogni giorno (entro il 15° giorno)
- 1,5% (dal 16 ° giorno e fino al 30° giorno)
- 1,67% (dal 31° giorno e fino al 90° giorno)
- 3,75% (dal 91° giorno e fino al primo anno)
- 4,29% (entro due anni)
- 5% (oltre due anni)
- 30% a seguito di accertamento.
Gli interessi legali vanno calcolati sull’importo dell’imposta di registro dovuta tra la data di fine locazione maggiorata di 30 giorni e la data effettiva di versamento dell’imposta.
Il caso particolare della cedolare secca
Nel caso della cedolare secca, era prevista una sanzione da 50 a 100 euro, a seconda del ritardo nella comunicazione, come stabilito dall’art.3 comma 3 del Dlgs.23/2011. La Legge n.58/2019 di conversione del DL Crescita ha successivamente eliminato la sanzione per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca. L’abrogazione delle sanzioni si applica retroattivamente in applicazione del principio del favor rei e non solo per le violazioni commesse dal 30 giugno 2019, semplificando di gran lunga gli adempimenti in questione.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile