Il caso
Il contribuente decide di ricorrere in Cassazione a seguito del rigetto da parte della C.T.R. della Lombardia contro l’appello della sentenza a lui già sfavorevole in C.T.P. di Milano avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava la maggior imposta a seguito di revoca di agevolazione dei benefici di prima casa per l’acquisto di un immobile, essendo già proprietario di altro immobile nello stesso comune. Il ricorrente ha instaurato il ricorso facendo leva sulla necessità di interpretare la norma in direzione di intendere la sua finalità al fine di agevolare l’acquisto dell’immobile da parte di chi non abbia disponibilità di altro alloggio idoneo.
Trattazione
La Cassazione ha infine dato ragione al contribuente.
Innanzitutto il presupposto per la fruizione dell’agevolazione è, così come stabilito dal d.P.R. 131/1986, la non titolarità “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare” da parte dell’acquirente.
Per l’interpretazione della Corte vanno considerate le modifiche apportate nel 1993, che hanno introdotto la nozione di non possidenza di “altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”.
Essendo il ricorrente proprietario di altro immobile locato a terzi, il proprietario, pur conservando il possesso mediato del bene, è privato della detenzione e conseguentemente della concreta possibilità di utilizzarlo come propria abitazione.
Riferimenti normativi
– d.P.R. n. 131/1986
– Legge 24 marzo 1993 n. 75
– Legge 19 luglio 993 n. 243
– Cass. civ., sez. trib., 5 febbraio 2016, n. 2278
– Cass., sez. trib., 2 febbrao 2018, n. 2565