Le prestazioni dei collaboratori sportivi finiscono sotto la lente del fisco e dell’INPS, con una voluminosa produzione di sentenze della Cassazione
In attesa dell’applicazione della Riforma dello sport, restano molteplici i dubbi sui compensi sportivi, oggetto di un numero sempre più elevato di contenzioni e contestazioni da parte dell’amministrazione.
I dubbi riguardano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 67, primo comma, lett. m.) del DPR n. 917/86 (T.U.I.R.), in particolare se le norme sui compensi sportivi dilettantistici siano applicabili agli istruttori ed ai tecnici che, pur non essendo sportivi professionisti, svolgano i loro incarichi in maniera “professionale”. L’INPS non la pensa così, e questo sta portando ad una proliferazione di contestazioni e ricorsi.
La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal riguardo con la Sentenza Civile Sent. Sez. L Num. 41397 Anno 2021. L’orientamento è quello di riconoscere l’obbligo di contribuzione alla gestione ex ENPALS, ora confluita nella gestione INPS. Secondo il predetto art. 67, non vi è assoggettamento alla gestione previdenziale solo dimostrando che:
- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
- le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (articolo 53 TUIR).
Oltre alla sentenza in esame, anche le successive hanno mostrato un orientamento poco benevolo nei confronti di tali compensi, inquadrandoli spesso come lavoro subordinato. Affinché i compensi siano inquadrabili secondo l’art. 67, la Cassazione ha indicato i seguenti requisiti:
- le prestazioni devono essere rese nei confronti di soggetti iscritti al CONI;
- i soggetti sportivi devono materialmente operare secondo quanto stabilito dallo statuto;
- le prestazioni devono essere fornite nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in ragione del vincolo associativo tra il prestatore e associazione, escludendo la possibilità che possa trattarsi di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
- il tecnico/istruttore deve ricevere il compenso non svolgendo mai l’attività con carattere di professionalità, neppure in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).
Riguardo quest’ultima annotazione, va precisato che la professionalità nello svolgimento di un incarico NON riguarda il professionismo in ambito sportivo, ma solamente l’esercizio di un’arte o professione da parte di un soggetto. Quindi, in sintesi, si può essere professionisti in ambito sportivo dilettantistico, escludendo in tal modo la possibilità di ricevere compensi sportivi ex art. 67.
Per completezza:
- Civile Sent. Sez. L Num. 41467 Anno 2021
- Civile Sent. Sez. L Num. 41468 Anno 2021
- Civile Sent. Sez. L Num. 41570 Anno 2021
- Civile Sent. Sez. L Num. 41729 Anno 2021
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile