Facciamo il punto sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per i soggetti sportivi alla luce degli ultimi aggiornamenti
Premessa
In Italia la sicurezza sul lavoro è oggi definita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell‘articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 è comunemente conosciuto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e recepisce le direttive comunitarie in materia. Il testo normativo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a
programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.
Nel tempo il decreto è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative: a questo testo si fa costante riferimento perché contiene la disciplina vigente in materia di salute e sicurezza, da intendersi come quell’insieme di interventi che devono essere adottati per tutelare
l’incolumità e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività.
Ci si chiede quindi se anche il mondo sportivo debba conformarsi alle prescrizioni appena riportate o se ne sia esonerato, soprattutto alla luce della recente riforma che ha coinvolto tutte le realtà, soprattutto quelle di minori dimensioni, in particolare le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Nel decreto 36/2021 è stabilito che ogni individuo che esegue prestazioni per enti sportivi a pagamento è considerato un lavoratore. Di conseguenza, qualsiasi attività retribuita nel contesto sportivo, qualifica il lavoratore come tale.
Il decreto specifica inoltre che rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi le sette figure tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), così come le posizioni elencate nei mansionari. Per tutti gli altri ruoli, si è considerati lavoratori generici, non sportivi.
Come lavoratore sportivo, si ha la possibilità di essere contrattualizzato come autonomo con partita IVA, autonomo in regime di co.co.co. sportivo o tramite altri contratti ordinari.
Per i lavoratori non sportivi, non è possibile adottare i regimi contrattuali agevolati previsti per gli sportivi, ma è necessario scegliere tra le varie forme contrattuali della normativa generale: autonomo con partita IVA, co.co.co. ordinario, prestazione occasionale, contratto subordinato…
Lavoro sportivo o lavoro subordinato?
La distinzione è elemento cruciale, in quanto è previsto espressamente che i lavoratori sportivi con partita IVA o contratto co.co.co. siano lavoratori autonomi. Diverso è il discorso invece per i subordinati, ovvero i lavoratori con regolare contratto di assunzione che li qualifica come dipendenti.
Una recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 febbraio 2024, riporta espressamente:
“Il decreto legislativo n. 81 del 2008 si rivolge ad imprese, enti e pubbliche amministrazioni. Il suo campo di applicazione investe tutti quei settori pubblici o privati, non fa differenza – in cui sono impiegati lavoratori subordinati.”
Dunque, possiamo affermare con una solida certezza che le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che si avvalgano dei soli lavoratori sportivi autonomi e parasubordinati (ad esclusioni quindi dei dipendenti subordinati), non debbano conformarsi agli obblighi prescritti dal D. lgs. 81/2008.
Risulta chiaro, alla luce di quanto esposto, che in assenza di lavoratori subordinati vigerà l’esonero dagli obblighi normativi relativi alla stesura del DVR, nomina di RSPP, nomina del rappresentante lavoratori, formazione e addestramento del personale dipendente, sorveglianza sanitaria, fornitura di DPI.
Quali gli obblighi?
Gli obblighi per ASD e SSD potranno così riassumersi:
- Preservare l’incolumità di tutte le persone presenti nei locali, in conformità agli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile, assumendosi le responsabilità corrispondenti;
- Promuovere l’implementazione di procedure di lavoro sicure, fornendo informazioni sui rischi potenziali e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Assicurarsi che, quando necessario, vengano fornite attrezzature sportive conformi alle normative vigenti;
- Effettuare controlli sull’idoneità tecnica dei lavoratori.
Si tratta quindi delle normali prescrizioni di base per un’attività sportiva (e non), di semplice attuazione.
Autonomi o subordinati? Attenzione…
Avendo precisato che la conditio sine qua non per godere dell’esonero dalle prescrizioni del D. lgs. 81/2008 è l’assenza del vincolo subordinato, si apre una possibile criticità.
Spesso, infatti, il lavoro dipendente viene camuffato in altre forme per via del gravame fiscale e previdenziale che si abbatte sui datori di lavoro. Il limite più evidente per i lavoratori sportivi, è il rispetto del vincolo delle 24 ore settimanali. Superato tale limite, può scattare la presunzione di dipendenza subordinata in caso di controlli da parte degli enti preposti.
Altro elemento di rischio è la natura dell’incarico. Il lavoratore sportivo è sportivo! Non è un giardiniere, non è un addetto alle pulizie, non è un contabile… Tutte queste mansioni non potranno godere del trattamento agevolato riservato al mondo del personale sportivo post riforma, per cui sarà immediato ricondurle al lavoro dipendente.
In caso di contestazioni, scatteranno dunque a cascata tutti gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con le rispettive sanzioni di carattere civile e penale. Per cui fate attenzione e non improvvisatevi esperti in settori che richiedono l’assistenza di professionisti dalle riconosciute competenze.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile