La Commissione Tributaria Regionale Sicilia – Sez. VIII, non discostandosi dal prevalente orientamento in materia (cfr. Comm. Trib. Prov. Milano, sezione I, sentenza n. 2023/ 2017), ha accolto l’appello proposto da un contribuente riguardante la ricezione della notifica di una cartella esattoriale in formato .pdf priva di qualsiasi firma digitale.
Fermo restando che, a decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005, a mezzo di posta elettronica certificata, tale notifica non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, essendo tale estensione l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto.
Contrariamente con la notifica in formato “.pdf “o in formato “.doc”, come nel caso di specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.