Gli obblighi personali e solidali del presidente di un’associazione non riconosciuta si fondano sull’ingerenza nell’attività gestionale e sul corretto adempimento delle incombenze tributarie
La Cgt di II grado della Puglia, con la sentenza n. 3483 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è coobbligato per le imposte da questa dovute, anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante. Egli non può sottrarsi alle sue responsabilità, evidenziando il furto della documentazione, poiché è suo onere ricostruire le fatture e i rendiconti.
La vertenza ha avuto origine dalla notifica di un avviso di accertamento, emesso a carico di un’associazione sportiva dilettantistica, sulla base di un processo verbale di constatazione della Siae e della Guardia di finanza, notificato sia alla Asd sia a un contribuente, quale responsabile delle violazioni e coobbligato (ex articolo 38 cc). Quest’ultimo, infatti, nel periodo d’imposta accertato, ricopriva la carica di legale rappresentante dell’associazione e, in quanto tale, era firmatario del modello Eas trasmesso dall’Asd, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, anche all’attuale legale rappresentante dell’ente, in quanto responsabile delle violazioni e coobbligato.
Con l’atto impositivo in questione, l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto i benefici del regime contabile agevolativo, di cui alla legge 398/1991, in generale previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, in assenza della documentazione contabile richiesta e non prodotta, e ha ricostruito i ricavi, rilevando che l’Asd non aveva effettuato alcun versamento di imposte relativo a Iva, Irap e Ires, né aveva compilato la dichiarazione Iva.
L’ex rappresentante legale ha proposto ricorso alla Ctp di Bari, nella qualità di coobbligato, impugnando l’avviso di accertamento ed eccependo, nel suo caso, l’inapplicabilità dell’articolo 38 del codice civile.
I primi giudici hanno rigettato il ricorso e, di conseguenza, il contribuente si è appellato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, insistendo sull’inammissibilità e inefficacia dell’avviso di accertamento impugnato.
Nel rigettare l’appello, la Corte pugliese evidenzia che il contribuente, nella sua qualità di rappresentante legale dell’Asd nel periodo d’imposta accertato, è stato legittimamente ritenuto responsabile delle obbligazioni associative, nonostante in corso d’anno l’incarico fosse passato ad altro soggetto. Gli atti, infatti, devono essere notificati sia al rappresentante legale in carica al momento della notifica, senza escludere la responsabilità del soggetto in carica al momento della commissione delle violazioni.
I giudici rilevano, inoltre, che il precedente legale rappresentante aveva agito in nome e per conto della Asd, avendo sottoscritto alcuni contratti di sponsorizzazione e posto in essere attività economica, rilevante ai fini fiscali, circostanza di fatto che fondava e confermava la sua corresponsabilità tributaria.
Inoltre, nell’anno di imposta in contestazione, egli rivestiva il ruolo di legale rappresentante dell’associazione, essendo, quindi, gravato dall’onere di provvedere agli adempimenti fiscali, tra cui l’istituzione e la tenuta dei libri obbligatori: la sua responsabilità per l’obbligazione tributaria è, dunque, a parere del Collegio pugliese, confermata.
Del resto, la descritta prospettazione appare conforme all’indirizzo espresso dai giudici di legittimità, secondo cui la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta si fonda sia sull’ingerenza nell’attività gestionale, sia sul corretto adempimento degli obblighi tributari. Anche in assenza di un intervento diretto nella gestione negoziale, il rappresentante legale resta responsabile, a meno che non dimostri di aver adempiuto agli obblighi fiscali (cfr Cassazione n. 5174/2021).
Nello stesso senso, la suprema Corte, oltre ad avere affermato il principio che “il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante” (cfr Cassazione n. 5269/2024), ha anche statuito il principio secondo cui “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura” (cfr Cassazione, nn. 7906/2023 e 7107/2022).
Così ricostruita la giurisprudenza di legittimità, rilevante per il caso in argomento, la Corte pugliese osserva che, anche a voler prescindere da quanto sopra, l’ex legale rappresentante non poteva sottrarsi alle sue responsabilità, limitandosi a dichiarare la consegna della documentazione o sostenendo che tale documentazione fosse andata perduta a causa di furti. È, infatti, suo onere ricostruire le fatture e i rendiconti, come stabilito dalla più autorevole giurisprudenza in materia (cfr Cassazione n. 20580/2011).
Del resto, la denuncia di furto non è di per sé sufficiente a esonerare il contribuente dall’onere della prova, in quanto, in caso di perdita incolpevole della documentazione, la normativa permette solo di ricorrere a prove testimoniali o presuntive, senza trasferire l’onere probatorio in capo all’Amministrazione finanziaria.
Infine, la Cgt della Puglia conclude affermando che detto soggetto era stato rappresentante legale anche di altra Asd per lo stesso periodo di imposta oggetto della vertenza in esame e, anche in relazione a questa associazione, erano stati accertati analoghi inadempimenti fiscali: tale modus operandi comune e reiterato ha confermato, in ultima analisi, la responsabilità del contribuente e la correttezza della decisione di primo grado, pienamente conforme alla disciplina dell’articolo 38 cc, che tutela i creditori sociali in caso di associazioni non riconosciute, affidandosi alla responsabilità e alla solvibilità dei soggetti che agiscono per conto dell’ente.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile