Facciamo chiarezza sull’obbligo del defibrillatore nelle ASD e nelle SSD a seguito delle ultime novità normative
Dal 1° luglio 2017 è in vigore l’obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato con il decreto 26 giugno 2017 alcuni aspetti attuativi:
- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita
- gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni)
- sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo
- sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).
Da allora non ci sono stati aggiornamenti o interventi normativi, finché il legislatore non si è pronunciato con l’emanazione del decreto 16 marzo 2023 con cui il Ministero della Salute definisce i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (come richiesto dalla Legge n.116/2021) e dal il decreto 7 aprile 2023, volto a fornire “Indicazioni sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici”.
Le considerazioni mosse sono le seguenti:
E’ un dato consolidato che l’attività fisica regolare é in grado di ridurre l’incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia, l’attività fisica costituisce di per sé un possibile rischio di arresto cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache. Sembra ragionevole affermare, quindi, che i contesti dove si pratica attività fisica e sportiva, agonistica e non agonistica, possono essere scenario di arresto cardiaco più frequentemente di altre sedi. La defibrillazione precoce rappresenta in tal caso il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza.
Se si considera che la pratica sportiva é espressione di promozione, recupero o esercizio di salute, sembra indispensabile prevedere una particolare tutela per chi la pratica, attraverso raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche disponibili.
Tali considerazioni suggeriscono la possibilità (non di certo l’obbligo) di estendere la dotazione del defibrillatore anche in luoghi quali centri sportivi, stadi, palestre e ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l’attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 2011.
Riguardo gli enti sportivi dilettantistici, il decreto fornisce alcune indicazioni operative.
Innanzitutto l’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. Gli enti che operano nello stesso impianto sportivo possono però associarsi e demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del DAE al gestore dell’impianto sportivo.
Le società sportive professionistiche e dilettantistiche che utilizzano gli impianti pubblici, sono tenute a condividere lo strumento salvavita con coloro che utilizzano tali impianti.
Figura la necessità che le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo debbano assicurarsi non solo della presenza ma anche del regolare funzionamento del dispositivo. Inoltre, si precisa che negli impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE con il relativo personale addestrato all’utilizzo.
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. Le società sportive e i gestori degli impianti sono tenuti a informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante qualsiasi modalità ritengano utile. La mancanza o l’impossibilità di utilizzo del medesimo può costituire un presupposto di responsabilità civile e/o penale (ai sensi dell’art. 40 c.p.).
Infine, è doveroso ricordare che l’adempimento degli obblighi di sicurezza nel contesto sportivo, tra cui rientra, a pieno titolo la presenza e il corretto uso del defibrillatore, ha ottenuto un riconoscimento normativo ulteriore, essendo stato disciplinato nell’ambito della riforma dello sport (art. 33 del d.lgs. 36/2021):
Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile