Le peculiarità e l’inquadramento ai fini fiscali e sportivi di una figura sempre più diffusa, tra dubbi e confini non sempre chiari per chi decide di cimentarsi con questo settore
Premessa
La figura dell’operatore olistico è una figura dai confini spesso non chiari ed indefiniti, non esistendo una vera e propria formazione riconosciuta per tale settore. Possiamo definirlo come colui che, basandosi sulle discipline naturali (quindi NON mediche e NON estetiche), ha lo scopo di infondere o far riacquisire ad un individuo il suo equilibrio psicofisico.
Tale assunto parte dalla convinzione che debba esserci un equilibrio costante tra mente, corpo e spirito e che la quotidiana vita ricca di stress e sollecitazioni frenetiche non rispetti tale equilibrio, portando disturbi cronici fastidiosi. L’operatore olistico si pone quindi come un operatore del benessere, che attraverso metodi naturali mira a raggiungere l’equilibrio tra le varie componenti in tutti quei casi in cui non vi sono malattie o elementi che non richiedano azioni mediche.
Quali discipline
Essendo delle tecniche naturali (e, ripetiamolo fino alla noia, NON mediche e NON estetiche), non esistono delle vere e proprie discipline riconosciute a livello nazionale, ma una serie di branchie che si articolano in vari percorsi e a seguito di acquisizione di competenze specifiche da parte degli operatori.
L’attività di un operatore olistico può essere articolata come segue:
- Tecniche di massaggio (purchè NON appartengano ai settori dell’estetica, della medicina e della fisioterapia)
- Tecniche energetiche (come la pranoterapia)
- Tecniche di movimento (quelle cioè che non generino sollecitazioni e forzature per muscoli ed articolazioni)
- Rimedi vibrazionali (come l’omeopatia e la floriterapia)
- Indirizzi e stili di vita a carattere NON medico e che non prevedano diete o prescrizioni (come le classiche attività di coaching e counseling o di consigli alimentari piuttosto che tecniche antistress o meditazione)
Come cominciare?
Innanzitutto è fondamentale la formazione, non lasciando mai spazio all’improvvisazione o alla superficialità. Pur non trattandosi di un’attività a carattere medico, essa comporta inevitabilmente la necessità di alte competenze senza le quali si rischia di recare danni e non benefici alla persona. Non esiste un requisito specifico, per cui si consiglia di seguire un corso di formazione professionalmente valido, possibilmente con rilascio di attestati o diplomi nazionali. E’ consigliato seguire più percorsi, aggiornarsi costantemente ed infine fare moltissima pratica.
L’attività dell’operatore olistico è da lavoratore autonomo, ovvero non è prevista l’assunzione come dipendente di tale figura. Bisognerà quindi necessariamente aprire partita IVA (con codice ATECO 96.09.09 – Altre attività di servizi alla persona nca) ed iscriversi alla gestione separata professionisti INPS. L’attività è esercitabile anche in regime di Legge n. 190/2014 (il c.d. regime forfettario), a patto di rispettarne i requisiti.
E’ una figura riconosciuta dal CONI?
Chiariamo subito che l’operatore olistico, in ogni sua forma (dal counselor al massaggiatore sportivo) NON è figura riconosciuta dal CONI e chiunque affermi il contrario, inclusi purtroppo enti sportivi a carattere nazionale, commette una grave irregolarità. Nessuna delle tecniche olistiche trova spazio nell’ultimo elenco aggiornato delle discipline CONI del 2017.
Una delle conseguenze più ovvie sarà l’impossibilità di aprire centri olistici camuffati da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, come non sarà possibile per gli operatori percepire compensi sportivi. L’attività olistica potrà dunque essere esercitata solamente a carattere commerciale e laddove venisse esercitata da una ASD o SSD conserverà il suo carattere commerciale e non godrà del regime di de-commercializzazione previsto dall’art. 148 del TUIR, dovendo essere sottoposta quindi al regime di imponibilità IRES e IVA.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile