Il decreto emesso in favore del condòmino che abbia richiesto, vanamente, la consegna del registro di anagrafe condominiale è pienamente legittimo.
Questa la conclusione alla quale è giunto il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, con la sentenza n. 8 del 31 gennaio 2018.
Cos’è il registro di anagrafe condominiale?
Si tratta di un registro istituito con la riforma condominiale del 2012 che deve essere formato, tenuto e conservato dall’amministratore di condominio. Esso deve contenere:
– le generalità dei proprietari e dei titolari di diritti reali sugli immobili, compresi residenza/domicilio e codice fiscale
– i dati catastali delle rispettive unità immobiliari
– osservazioni e dati sulla sicurezza delle parti comuni dell’edificio
Ogni altra informazione non è necessaria come specificato dal garante della privacy, per cui non va richiesta.
Il caso
Nel caso in questione un condòmino si è visto rifiutare la richiesta di consegna del registro, con motivazioni afferenti alla presenza di dati sensibili e alla mancata indicazione della motivazione.
In dettaglio:
«la mancata consegna alla condomina (…) del registro di anagrafe condominiale, dalla stessa richiesto in data 21.04.2016, costituisce una piuttosto evidente violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 1129 c.c., disposizione che attribuisce a ciascun interessato il diritto di visionare ed estrarre copia del registro stesso. Né l’esercizio di detto diritto è subordinato (dalla chiara disposizione codicistica) alla esplicitazione dell’interesse sotteso alla domanda, interesse evidentemente implicito nella qualità di condomina rivestita dalla sig.ra (…)» (Trib. Chieti 31 gennaio 2018 n. 8).
Il giudice si è inoltre pronunciato anche in merito alla documentazione contabile che il condòmino deve ricevere in copia ex art. 1130 bis c.c. Parte delle richieste del condòmino erano infatti rimaste inevase ma, a parere del giudice, l’adozione delle vie legali è stata frettolosa.
La richiesta era stata presentata “appena otto giorni prima del deposito del ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo, termine da ritenersi, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c., eccessivamente breve”.
Infatti come stabilisce la Cassazione la tempistica con la quale l’amministratore deve fornire i documenti richiesti dai condòmini deve essere compatibile con i naturali impegni gravanti sullo studio del mandatario.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile