
L’aggiornamento ISTAT del 2025 include un codice ATECO che consente l’inquadramento di attività legate ai servizi alla persona, tra cui anche la professione dell’escort
Dal 1° aprile 2025 è formalmente in vigore l’aggiornamento della classificazione delle attività economiche (ATECO), predisposto dall’ISTAT, che introduce il codice 96.99.92, corrispondente alla voce “altre attività di servizi per la persona n.c.a.” (non classificabili altrove).
Sebbene il codice non faccia espresso riferimento alla prostituzione o a prestazioni sessuali, la formulazione ampia consente l’inquadramento, ai soli fini fiscali, di prestazioni rese da operatori autonomi nel settore dell’intrattenimento personale, come gli accompagnatori e le accompagnatrici, inclusi — implicitamente — anche i sex workers che operano in modo indipendente e volontario.
Aspetti giuridici e fiscali: inquadramento e limiti
La novità non implica una legittimazione tout court dell’attività sessuale a pagamento, che in Italia non è penalmente sanzionata se esercitata autonomamente, ma resta circondata da divieti severi in materia di sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, e induzione (cfr. Legge n. 75/1958, c.d. “Legge Merlin”).
Tuttavia, sotto il profilo tributario, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che l’attività di meretricio, se svolta in forma abituale e organizzata, produce redditi imponibili, assimilabili al lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
Per l’attività occasionale, si rientra invece nei redditi diversi (art. 67 TUIR).
Tra le pronunce di rilievo, si ricorda la Cass. n. 10578/2011, che ha confermato la rilevanza reddituale delle prestazioni rese da soggetti che esercitano la prostituzione in maniera autonoma. Nello stesso senso anche la Commissione tributaria regionale della Liguria, sentenza n. 314/2021, che ha statuito la piena imponibilità ai fini IRPEF dei redditi derivanti da tali attività.
Adempimenti operativi
In presenza di abitualità e organizzazione, il soggetto interessato dovrà:
- aprire una partita IVA, utilizzando il nuovo codice ATECO 96.99.92;
- scegliere un regime fiscale (in genere il forfettario ex Legge 190/2014, se il volume d’affari non supera gli 85.000 euro annui);
- iscriversi alla Gestione separata INPS, in assenza di altre forme previdenziali obbligatorie;
- emettere regolare fattura per ogni prestazione resa.
Fino ad oggi, coloro che intendevano regolarizzare la propria posizione fiscale erano costretti a ricorrere a codici ATECO non specifici (ad es. “attività artistiche” o “servizi estetici”), esponendosi al rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Implicazioni e osservazioni conclusive
L’ISTAT ha precisato che l’aggiornamento riguarda esclusivamente attività legali; tuttavia, la classificazione si inserisce in un quadro europeo dove è prevista anche la valutazione economica del sommerso e delle attività illegali, per fini statistici. In Italia, tali attività sono stimate in oltre 4,7 miliardi di euro l’anno.
Sebbene il tema sollevi complessi interrogativi etici e sociali, il dato fiscale è ormai chiaro: la prestazione autonoma e volontaria, anche se controversa sul piano morale, è imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate, peraltro, può procedere agli accertamenti anche in assenza di dichiarazioni, facendo ricorso al redditometro e ai controlli sui conti correnti, con emissione di avvisi di accertamento, sanzioni e cartelle esattoriali.
La previsione di un codice ATECO specifico non rappresenta una legittimazione della prostituzione, ma uno strumento tecnico-contabile per intercettare, monitorare e regolare fiscalmente un’attività che, pur in assenza di una disciplina normativa organica, produce effetti economici rilevanti.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile