Vediamo quali sono le possibili novità in materia sportiva aspettando la definizione di un nuovo decreto legge che coinvolge soprattutto la disciplina della figura del volontario
Lo schema di decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio, che contiene disposizioni urgenti in materia di sport, non si limita a disciplinare il terzo mandato per gli organismi sportivi e a istituire la commissione per il controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche – argomenti che hanno attirato molta attenzione dalla stampa specializzata e dagli appassionati di sport. Il provvedimento – del quale sono disponibili solo alcune bozze, non il testo definitivo – introduce anche una serie di modifiche rilevanti in materia di lavoro sportivo, rappresentando in alcuni aspetti un cambiamento significativo.
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute durante attività svolte nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.A.
Questi rimborsi sono possibili solo previa adozione di una delibera che specifichi le tipologie di spese e le attività di volontariato ammissibili. Inoltre, è necessario un “censimento” dei percettori, i cui nomi e importi ricevuti devono essere comunicati tramite RAS entro la fine del mese successivo al trimestre in cui si sono svolte le attività volontarie. Si precisa che tali rimborsi forfettari, come i rimborsi spese analitici e documentati, non contribuiscono alla formazione del reddito; tuttavia, a differenza dei rimborsi spese, i rimborsi forfettari sono inclusi nel calcolo per il superamento delle soglie di 5.000 e 15.000 euro annui, rilevanti ai fini previdenziali e fiscali.
Un’altra modifica riguarda i dipendenti pubblici: per le prestazioni di lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui è sufficiente una comunicazione preventiva, facilitando così il reclutamento di personale della pubblica amministrazione. La modifica interviene sul d.lgs. n. 165/2001, introducendo il lavoro sportivo marginale tra le deroghe per incarichi extraprofessionali retribuiti. Sono previste anche semplificazioni per la comunicazione degli importi versati ai lavoratori sportivi autorizzati.
Infine, è abrogata la disposizione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che aveva incluso tra i redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni lavorative non subordinati o da collaborazione coordinata e continuativa. Questa abrogazione richiede ulteriori approfondimenti e l’emissione di una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate per chiarire vari aspetti fiscali.
In attesa del testo definitivo e delle eventuali modifiche apportate durante l’iter parlamentare, emergono già diverse questioni operative rilevanti per la gestione delle associazioni sportive e dei rapporti con volontari e collaboratori.
Sarà necessario:
- Definire l’applicazione dei nuovi rimborsi forfettari rispetto ai rimborsi spesa documentati;
- Chiarire il concetto di manifestazione ed evento;
- Verificare le modalità di comunicazione tramite il RAS;
- Valutare l’impatto delle nuove disposizioni sul regime di incompatibilità tra lavoro e volontariato;
- Esaminare l’ammissibilità del lavoro sportivo occasionale.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile