Dal 21 dicembre 2021 gli incarichi di lavoro autonomo occasionale devono essere preventivamente segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Premessa
In sede di conversione in Legge del Decreto “Fisco-lavoro” l’articolo 13 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per gli incarichi di lavoro autonomo occasionale.
L’omessa comunicazione, oltre ad esporre i committenti ad una sanzione amministrativa, comporta la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei soggetti presenti sul luogo di lavoro (occasionali compresi) non sia stato preventivamente denunciato.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva coincide con il giorno 21 dicembre 2021. In particolare:
- Sono coinvolti i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se iniziati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022;
- Per gli incarichi di lavoro autonomo occasionale in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 (regime transitorio);
- Per i rapporti avviati in data successiva l’11 gennaio 2022 la comunicazione sarà effettuata prima dell’inizio della prestazione (regime ordinario).
Destinatari
L’obbligo di comunicazione imposto dal nuovo articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 si applica nei confronti dei committenti che operano in qualità di imprenditori, in relazione ad incarichi di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del Codice Civile. Sono “imprenditori” quelle entità qualificabili come “imprese” e “imprese agricole”, definite rispettivamente dagli articoli del Codice Civile numero 2195 e 2135.
Di conseguenza, possono ritenersi esclusi, oltre ai soggetti pubblici e privati non esercenti attività d’impresa, anche i liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.
Come e cosa segnalare
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi già in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nel frattempo, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale potranno essere trasmesse a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica, appositamente creato da ciascun Ispettorato Territoriale.
Copia della missiva sarà conservata dal committente, al fine di esibirla in caso di controlli ispettivi. In qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del lavoratore si potranno annullare o modificare le comunicazioni già trasmesse. Inoltre, il mancato completamento dell’incarico entro il termine inizialmente denunciato, esporrà il committente all’obbligo di inoltrare una nuova comunicazione.
Il messaggio di posta elettronica riporterà i seguenti contenuti minimi:
- Dati del committente e del prestatore
- Luogo della prestazione
- Descrizione sintetica dell’attività
- Data di inizio e presumibile fine
- Compenso
Qualora la comunicazione non contenga tali requisiti minimi, sarà considerata come omessa.
Sanzioni amministrative
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di segnalazione preventiva è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Gli organi ispettivi possano adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di:
- Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% dei lavoratori senza comunicazione preventiva UNILAV di instaurazione del rapporto ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Di conseguenza, ai fini del conteggio della percentuale del 10% si considerano anche gli autonomi per i quali il committente non ha inviato la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La suddetta percentuale dev’essere calcolata con riferimento al totale dei soggetti presenti sul lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Nel corso della sospensione è fatto obbligo al datore di lavoro di versare i contributi e riconoscere la retribuzione ai lavoratori interessati. Viene inoltre inibito all’azienda di contrarre con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile