Pubblicato il Regolamento che stabilisce le modalità operative e attuative per le assicurazioni contro i rischi catastrofali che le imprese italiane dovranno stipulare entro il 31 marzo 2025.

Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia saranno tenute a sottoscrivere polizze assicurative per coprire i danni derivanti da calamità naturali su terreni, edifici, macchinari, impianti e attrezzature commerciali e industriali.

Tale obbligo è stato prorogato a questa data dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito con modifiche il Decreto Milleproroghe 2024. La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025 ed entrata in vigore il 25 febbraio 2025, ha confermato l’estensione del termine, con un’ulteriore posticipazione al 31 dicembre 2025 per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.

A supporto di questa normativa, il Regolamento attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, stabilendo le modalità operative per l’assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Tale Regolamento, presentato inizialmente a settembre dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e successivamente modificato dal Consiglio di Stato, entrerà in vigore il 14 marzo 2025.

Il Regolamento definisce le tipologie di aziende soggette all’obbligo assicurativo, le specifiche della copertura e gli eventi catastrofali inclusi, nonché i criteri per individuare gli eventi calamitosi e la metodologia di calcolo dei premi assicurativi. Inoltre, stabilisce i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie di assicurazione.

Nel dettaglio, le polizze dovranno coprire danni derivanti da terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, con parametri precisi per il calcolo delle perdite e l’eventuale determinazione di massimali. Le imprese saranno tenute ad assicurare tutti i beni aziendali iscritti nello Stato patrimoniale e utilizzati per l’attività d’impresa, tra cui terreni, edifici, attrezzature industriali e commerciali, impianti e macchinari, a condizione che tali beni non siano già coperti da una polizza assicurativa analoga.

I premi assicurativi verranno determinati in proporzione al rischio e potranno essere periodicamente aggiornati, considerando diversi fattori, tra cui:

Per quanto riguarda la capacità di assunzione del rischio, le compagnie assicurative dovranno rispettare specifici limiti e definire una strategia di gestione del rischio, da aggiornare annualmente in conformità ai requisiti di solvibilità complessiva. Le polizze potranno prevedere franchigie e massimali variabili in funzione dell’importo assicurato, con possibilità di personalizzazione per le grandi imprese.

L’indennizzo dei danni sarà regolato da criteri precisi, prevedendo che una parte del danno possa rimanere a carico dell’impresa assicurata. In particolare:

I massimali e i limiti di indennizzo saranno così articolati:

Rimangono escluse dalla copertura assicurativa le proprietà immobiliari prive di regolari autorizzazioni edilizie o soggette a abuso edilizio. L’adeguamento dei testi di polizza alle nuove disposizioni dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, mentre per le polizze già in vigore l’adeguamento scatterà al primo rinnovo o quietanzamento utile.

Infine, le imprese che non adempiranno all’obbligo di stipulare una polizza catastrofale entro il termine stabilito saranno soggette a sanzioni amministrative, esclusione da agevolazioni fiscali e incentivi, nonché all’obbligo di regolarizzare la propria posizione.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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