Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla mancata indicazione dello sconto pattuito in fattura per il Bonus Facciate
Con la risposta n. 385/2022 l’Agenzia delle Entrate torna sul bonus facciate per fornire ulteriori chiarimenti.
Nel caso preso in esame, l’Istante riferisce di aver emesso erroneamente una fattura il 27/12/2021 per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90%. Successivamente, in data 31/12/2021, il cliente ha pagato i lavori con bonifico “parlante” nella misura del 10% dell’importo pattuito, così come previsto dalla normativa sull’agevolazione in caso di sconto in fattura.
Inoltre, l’Istante chiarisce che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate necessaria per esprimere l’intenzione di fruire dello sconto in fattura, non è ancora stata inviata proprio alla luce dell’errore riscontrato.
A tal proposito l’Istante, non potendo istruire la pratica per la cessione del credito, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere come modificare la fattura emessa originariamente, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.
L’Agenzia dell’Entrate, in risposta, ricorda innanzitutto che la detrazione del 90% relativa ai lavori di recupero e ripristino delle facciate esterne degli edifici è applicabile per le spese sostenute nel corso degli anni 2020 e 2021. In riferimento alle spese sostenute nel 2022, invece, così come stabilito dalla Legge di Bilancio, l’agevolazione è scesa al 60%.
Ciò detto, per quanto riguarda il Bonus Facciate, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per lo sconto in fattura, ovvero uno sconto recuperato dall’esecutore dell’intervento in forma di credito d’imposta, con successiva facoltà di cessione del credito ad altri soggetti. L’Agenzia ricorda, inoltre, che
il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
A tal proposito, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha precisato che:
Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.
Inoltre, i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la loro scelta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per i lavori che danno diritto alla fruizione del bonus. Per le spese del 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riguardanti le spese sostenute nel 2020, il suddetto termine è slittato al 29 aprile 2022.
Riguardo l’interpello posto, l’Agenzia delle Entrate riscontra che, in riferimento alla problematica e all’eventuale possibilità di modificare la fattura originariamente emessa,
non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura.
Difatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute nell’interpello, non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa che riporta l’imponibile, pari al corrispettivo pattuito, e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto. Di conseguenza, l’Istante, non avendo indicato nella fattura emessa l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il Bonus Facciate sotto forma di sconto non può essere modificata.
L’Agenzia precisa, comunque, che il cliente dovrà rinunciare allo sconto in fattura, ma potrà recuperare il 10% delle spese sostenute nel 2021 per l’esecuzione dei lavori, corrispondente al bonifico “parlante” effettuato il 31/12/2021, il quale corrisponde al 10% della fattura emessa erroneamente dall’Istante il 27/12/2021.
Pertanto, l’Agenzia spiega che:
In altre parole, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia conclude precisando che tale detrazione non potrà essere ceduta, visto che il committente, beneficiario della detrazione, non ha effettuato comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti.
Perciò, il restante 90% del corrispettivo indicato in fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022, nella misura del 60% oppure potrà essere ceduto a terzi nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile