Premessa
Dal primo luglio scatta la procedura di iscrizione delle professioni sanitarie al maxi ordine dei tecnici sanitari. Saranno 225.260 i professionisti che dovranno iscriversi a questo ordine professionale e le categorie interessate saranno: i fisioterapisti, i tecnici sanitari di laboratorio biomedico, i tecnici ortopedici, i podologi, i logopedisti, gli educatori professionali, gli igienisti dentali e i tecnici audiometristi. Se i professionisti non procederanno all’iscrizione al proprio albo (procedura già disponibile dal primo luglio) non saranno per legge abilitati alla pratica della professione e, come da specifica indicazione ministeriale, potranno esercitare con riserva. Sarà pertanto importante, da parte della classe dirigente di queste professioni sanitarie, informare nelle modalità più efficaci la propria popolazione di professionisti.
Procedura
L’iscrizione avverrà tramite il portale www.tsrm.org e verrà gestita dai 61 ordini territoriali interessati. Gli step relativi alla procedura di iscrizione sono i seguenti:
- Registrazione da parte del professionista sul portale con l’inserimento delle proprie generalità anagrafiche e scelta dell’albo di appartenenza;
- Stampa e sottoscrizione del modulo di autocertificazione prodotto dalla precedente registrazione con successivo caricamento online con allegato documento di identità in corso di validità;
- L’albo di riferimento avrà a disposizione 60 giorni per l’iter di valutazione della domanda, sottoponendola anche al controllo del consiglio direttivo;
- Ricevuto l’alert di esito positivo, il professionista procede alla stampa del modulo di autocertificazione verificato, sul quale deve apporre una marca da bollo da 16 euro ed effettuerà i versamenti obbligatori ovvero quello della tassa di concessione governativa (pari a 168 euro) e la tassa annuale di iscrizione (da 80 a 120 euro);
- Caricamento delle ricevute di pagamento e di una foto che verrà stampata sul tesserino.
Si tenga presente che ai fini legali ed assicurativi farà fede la data di pre-iscrizione del professionista anche in caso di ritardi o di approvazione non immediata.
E’ obbligatorio iscriversi?
SI! In base alla normativa vigente (legge 3/2018 e D.M. 13 marzo 2018) per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’Albo, indipendentemente dal contesto in cui si lavora (dipendente pubblico, dipendente privato, libera professione). Sono previste comunque forme di facilitazione economica (come l’esenzione dalla tassa di iscrizione) solo per i professionisti disoccupati.
La domanda di pre-iscrizione è inoltrabile dal 1 luglio 2018 e, in attesa dell’accoglimento della stessa da parte dell’Ordine, il professionista può esercitare con riserva risultando pre-iscritto.
Entro quando iscriversi?
Riportiamo una nota del Presidente dell’Ordine TSR PSTRP del 4 luglio 2018:
“L’iscrizione al relativo albo quale requisito indispensabile per l’esercizio della professione è obbligatoria dalle ore 24:00 del 14 febbraio 2018, ciò dall’entrata in vigore della legge 3/2018. Tale condizione non sarebbe, però, stata immediatamente esigibile per l’assenza, prima, del DM che istituiva gli Albi ai quali i professionisti erano già tenuti a iscriversi e, dopo, della procedura e del portale necessari a realizzare l’iscrizione dematerializzata, come da mandato del Cn. A decorrere dal 1 luglio tutti i professionisti sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione nel più breve tempo possibile, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari ossia: Art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, procedura e portale.”
Rispetto ad alcune informazioni non corrette circolate in merito in rete, Beux chiarisce:
“I 18 mesi del DM 13 marzo 2018 non sono per il professionista, bensì per l’Ordine che, in assenza delle commissioni d’albo, per 18 mesi potrà disporre dei RAMR per la prima delle funzioni che la legge 3/2018 pone in capo alle stesse commissioni. Se così non fosse, non ci sarebbe nessuno che propone le iscrizioni dei professionisti al Cd, precludendo a monte la possibilità di dare corso al disposto normativo di partenza.”
Senza voler generare inutili allarmismi ma solo al fine di contribuire ad una scelta consapevole, si annota che l’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo Albo potrebbe essere perseguibile ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018. Potrebbe inoltre generare problemi dal punto di vista assicurativo in caso di sinistro o criticità con i propri datori di lavoro, in particolare laddove essi siano privati accreditati e convenzionati per l’erogazione di prestazioni a carico del SSN.
Consultazione della guida
La guida completa per l’intera procedura di registrazione, comprensiva di esempi e screenshots, è consultabile ai seguenti link:
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2018/06/IscrizioneTutorial.pdf
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile