Il quesito:
Sono un medico tenuto all’obbligo della comunicazione delle spese sanitarie al sistema STS, devo continuare ad emettere fattura cartacea? E in caso contrario, i clienti hanno diritto a una copia cartacea?
Risposta:
Gentile lettore, prima di rispondere una breve premessa.
Medici e strutture sanitarie saranno obbligati, dal 01 gennaio 2019, all’emissione della fattura elettronica indipendentemente dalla comunicazione al sistema STS. E’ estremamente difficile sperare in una proroga, né come scritto la predetta comunicazione allo stato attuale esonera il soggetto medico dall’adozione della fatturazione elettronica. E’ invece probabile che tutti i vari adempimenti, tra cui per l’appunto la comunicazione al sistema STS, verranno progressivamente abrogati.
Venendo allo specifico del suo quesito, in soccorso giunge il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ad oggetto:
“Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
In base a tale provvedimento il cittadino privo di partita IVA potrà richiedere alla struttura medica una copia informatica (ad esempio in formato .pdf) o cartacea della fattura elettronica. Se invece vorrà fornire la propria PEC il prestatore dovrà compilare la fattura elettronica regolarmente inserendo il codice convenzionale “0000000” e facendo attenzione a validare il campo “PecDestinatario” in modo tale che la fattura venga recapitata dal Sistema di Interscambio alla casella PEC del destinatario.
Fonte: Agenzia delle Entrate