Il quesito
Vorrei avviare un’attività da edicolante, posso adottare il regime forfettario?
Risposta
Prima di rispondere cerchiamo di chiarire brevemente di quale regime fiscale stiamo parlando.
La Legge di Stabilità del 2015 ha sancito l’abrogazione definitiva del “regime dei minimi” (che verrà mantenuto fino a naturale scadenza da chi ne aveva e ne ha ancora diritto) ed introdotto questo nuovo regime. Le condizioni di accesso sono di semplice individuazione:
- il limite di ricavi e compensi percepiti non deve eccedere la soglia dei 65.000 euro
- le spese per personale dipendente o per lavoro accessorio non devono superare i 20.000 euro lordi (5.000 euro fino al 2019)
Per le partite Iva in regime forfettario la tassazione si calcola applicando l’imposta sostitutiva del 15% al prodotto tra fatturato e coefficiente di redditività stabilito in base all’attività esercitata. Per le nuove attività imprenditoriali, inoltre, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la riduzione ad 1/3 dell’imposta sostitutiva, prevedendo quindi una tassazione pari al 5% per i primi 5 anni di esercizio, trascorsi i quali si pagherà l’imposta sostitutiva ordinaria del 15%.
Veniamo ora al nostro problema. Il comma 57 della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che non possano adottare il regime forfettario coloro che si avvalgono di regimi speciali per la determinazione dell’IVA e di regimi forfettari per la determinazione del reddito.
In soccorso viene la Circolare n. 10/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate la quale elenca le attività incompatibili con il regime forfettario.
Si tratta di:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della Legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).
Dunque le attività relative all’articolo 74, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/72, ovvero il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi effettuato dagli editori, restano escluse dal regime forfettario e mantengono il regime monofase speciale.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile