La sentenza n. 667/2025 della CGT Lombardia costituisce un precedente importante per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

La sentenza n. 667/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha esaminato un caso che coinvolgeva una ASD e l’Agenzia delle Entrate, offrendo importanti chiarimenti su alcuni aspetti cruciali del regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, la sentenza si è concentrata sulla rilevanza del Modello EAS, sulla corretta determinazione del compenso dell’amministratore e sulla deducibilità delle spese.

Il caso in esame

La sentenza n. 667/2025 della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia rappresenta un’importante pronuncia in materia di fiscalità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). La vicenda trae origine da un contenzioso tra un’ASD e l’Agenzia delle Entrate di Lecco, relativo a due avvisi di accertamento riguardanti gli anni d’imposta 2017 e 2018. L’Amministrazione Finanziaria aveva contestato all’associazione la legittimità di alcune riprese fiscali, mettendo in discussione la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime di favore previsto dalla Legge 398/1991 e dall’articolo 148 del TUIR.  

Le questioni al centro del dibattito erano molteplici e di grande rilevanza pratica per le ASD: dalla presunta nullità degli accertamenti per violazione del contraddittorio (mancata risposta alle osservazioni al Processo Verbale di Constatazione) all’interpretazione delle norme relative al Modello EAS, dalla sussistenza dei requisiti per godere del regime agevolato alla contestazione della distribuzione indiretta di utili, fino alla congruità del compenso dell’amministratore e all’inerenza dei costi dedotti. La decisione della CGT di primo grado aveva parzialmente accolto le tesi dell’Agenzia delle Entrate, confermando la riqualificazione di alcune somme erogate all’amministratrice e di alcune spese come distribuzione indiretta di utili, pur riconoscendo in generale la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime agevolativo.

La pronuncia della Corte

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, fornendo importanti precisazioni che hanno un impatto significativo sulla prassi operativa delle ASD.  

Un punto centrale della decisione riguarda il Modello EAS. La CGT ha infatti chiarito, in linea con quanto già affermato dalla Corte di primo grado, che l’omesso invio del Modello EAS non costituisce di per sé motivo di decadenza dal regime agevolato. Questo principio è di fondamentale importanza, in quanto rappresenta un orientamento giurisprudenziale che contrasta con una prassi talvolta eccessivamente rigorosa dell’Amministrazione Finanziaria, che in passato ha spesso contestato il diritto delle ASD a beneficiare delle agevolazioni fiscali per il solo mancato rispetto di questo adempimento formale. La sentenza in esame, dunque, contribuisce a consolidare un’interpretazione più corretta e sostanzialistica della normativa, in cui la sostanza prevale sulla forma.  

Oltre alla questione del Modello EAS, la Corte si è pronunciata anche su altri aspetti cruciali. In particolare, ha confermato la riqualificazione di parte del compenso erogato all’amministratrice come distribuzione indiretta di utili. La Corte ha ritenuto che i criteri utilizzati dall’Ufficio per individuare un compenso congruo fossero ragionevoli, facendo riferimento, in via analogica, all’art. 10 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 460/1997. Allo stesso modo, sono state confermate le riprese fiscali relative a una serie di costi, ritenuti non inerenti all’attività dell’ASD ma riconducibili a spese personali dell’amministratrice (viaggi, abbigliamento, ristoranti, etc.).

Conclusioni e raccomandazioni

La sentenza della CGT Lombardia rappresenta un importante punto di riferimento per la corretta gestione fiscale delle ASD. Se da un lato la pronuncia chiarisce, con un orientamento di grande rilievo, che l’omesso invio del Modello EAS non pregiudica il diritto al regime agevolato, dall’altro lato ribadisce la necessità di una gestione trasparente e rigorosa delle risorse economiche dell’associazione.  

In particolare, è fondamentale che le ASD:

I professionisti che assistono le ASD sono chiamati a svolgere un ruolo di consulenza ancora più attivo, supportando le associazioni nell’adozione di comportamenti virtuosi e nella corretta interpretazione delle norme fiscali.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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