Le associazioni sportive dilettantistiche sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti
Le Associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato (legge n. 398/1991), sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli prodotti o meno. In base all’articolo 1, comma 1 del Dpr n. 600/1973, infatti, “ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta“. È valido l’accertamento induttivo effettuato a seguito di verifica fiscale effettuata presso una srl a cui l’associazione sportiva aveva fatturato l’attività pubblicitaria svolta. È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 28091 del 31 ottobre 2024.
La Dp di Potenza notificava a un’Associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento che contestava la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2006 e determinava induttivamente il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari (articoli 39, comma 2, del Dpr n. 600/1973 e 55, comma 1, del Dpr n. 633/1972.
L’atto impositivo era stato emesso a seguito di verifica fiscale condotta dall’Ufficio a carico di una srl che aveva annotato nel registro degli acquisti la fattura n. 1) dell’11 gennaio 2006 emessa nei suoi confronti dalla predetta associazione per attività pubblicitaria svolta nell’anno 2005.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Ctp di Potenza che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto. La decisione veniva successivamente confermata dalla Ctr della Basilicata, la quale rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che:
- doveva ritenersi illegittimo l’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio nei confronti dell’Associazione poiché le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili
- la contribuente non era, in ogni caso, obbligata a presentare la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2006, non avendo prodotto alcun reddito in quell’anno.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Suprema corte con l’ordinanza n.28091 del 31 ottobre 2024, ha accolto il primo e terzo motivo di impugnazione cassando la pronuncia di secondo grado e rinviando la causa ad altra sezione della Ctr Basilicata.
L’Ufficio, con il proposto gravame, aveva sostenuto che il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’affermare che le associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Veniva, al riguardo, obiettato che dette associazioni, qualora svolgano anche attività commerciale, sono obbligate alla tenuta di una contabilità separata. Di conseguenza la Asd in questione avrebbe comunque dovuto annotare le fatture emesse per prestazioni diverse da quelle meramente sportive e presentare le prescritte dichiarazioni fiscali. Infine veniva contestato il fatto che la sentenza sanciva l’illegittimità dell’accertamento induttivo sull’erroneo presupposto che l’Associazione non avesse prodotto alcun reddito d’impresa nel periodo d’imposta in verifica.
La Cassazione ha ritenuto fondata l’impostazione dell’Ufficio secondo la quale il giudice regionale non aveva minimamente dato conto delle acquisizioni processuali né del contenuto delle doglianze mosse dall’Ufficio con il proprio atto di appello. Il ricorso dell’amministrazione, infatti, evidenziava che l’accertamento tributario oggetto di causa si fondava sulle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della srl, da cui era emerso che “la stessa aveva annotato nei registri tenuti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/72 la fattura emessa dall’Associazione Alfa n. 1 dell’11.1.2006, avente ad oggetto “Pubblicità anno 2005”, per un imponibile di € 50.000,00, oltre I.V.A. aliq. 20% per € 10.000,00”.
Come corollario la Cassazione ha rilevato che la Ctr ha erroneamente statuito che la contribuente, “rietra(ndo) nel novero delle associazioni sportive dilettantistiche, … era esentata dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili” e inoltre che “l’obbligo dichiarativo sorge esclusivamente a sèguito dell’effettiva produzione dei redditi, ovvero in relazione all’adempimento, previsto dalla legge, di tenuta delle scritture contabili.
Per costante giurisprudenza di Cassazione, “le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti.
Tanto in virtù dell’art. 1, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, in base al quale:
– «ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta»;
– «i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all’articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi” (Cassazione n. 9973/2023).
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile