Premessa

L’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Fermo restando che l’agevolazione è accordata esclusivamente sui consumi di gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura, il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso.

Da qui la rilevanza del dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, come anticipato nel par. VII) della nota prot. n. 224124/RU del 19.12.2019, essendo l’importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso in esame.

 

Le novità

Riassumiamo di seguito le novità della dichiarazione trimestrale, elencate nella nota prot. n. 74668/RU del 12.03.2020

I. Targa del veicolo

Nella colonna “TARGA” si conferma l’indicazione di riportare gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (ad es., trattore, unità motrice). Non vanno più indicati i dati riferiti (targa, titolo di possesso, ecc….) a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i casi disciplinati nel par. IV.

II. Titoli di possesso

Nella colonna “TITOLO DI POSSESSO” l’esercente riporta per singolo veicolo, nel rispetto dei vincoli sussistenti rispettivamente per l’utilizzo in conto proprio e quello in conto terzi, il titolo giustificativo del possesso contrassegnandolo nel modo seguente:

III. Chilometri percorsi

Nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente. Non va più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, di cui l’esercente tiene in ogni caso contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Ovviamente, qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna di che trattasi vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso. Nella colonna “LITRI CONSUMATI” l’esercente continua ad indicare i litri consumati da ciascun veicolo da intendersi quali effettivamente riforniti nel periodo.

IV. Mezzi speciali

Nel Quadro A è stata inserita una colonna denominata “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione. L’introduzione del limite quantitativo di cui in premessa comporta che tali veicoli siano separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, valendo per essi distinte modalità procedurali di rilevazione dei consumi.

Nella colonna “KM PERCORSI”, per i mezzi speciali, in luogo del dato sulla percorrenza, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, quali registrate dal contaore di cui è dotato l’impianto speciale. Tale dato risulta dalla differenza tra le ore registrate dal contaore alla fine del periodo oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre immediatamente precedente. Anche per tali mezzi, qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna in esame vanno indicati le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso. Qualora il mezzo speciale sia sprovvisto del contaore l’esercente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane cui è presentata la dichiarazione di rimborso al fine di procedere all’adozione di un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dal medesimo Ufficio entro il quale la ditta deve adempiere alla suddetta prescrizione.

 

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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