Premessa
Il tanto atteso momento della Riforma dello Sport è arrivato. E’ stato infatti deciso nel CdM del 24 novembre 2020 che la Legge Delega n. 86/2019 venga suddivisa in distinti decreti, uno dei quali riguarderà la riforma del lavoro sportivo in attuazione dell’art. 5 della legge delega sopra citata. Si tratta di una novità al contempo attesa e temuta, in quanto “rischia” di rivoluzionare un sistema che da oltre vent’anni non subisce sostanziali novità. I timori derivano dall’incertezza del nuovo impianto normativo dei rapporti di lavoro, che potrebbero generare un inasprimento dei costi e della burocratizzazione dei soggetti sportivi che finora hanno invece fatto leva sui compensi sportivi classificati come redditi diversi dall’art. 67, comma 1 lettera m) del TUIR, ovvero:
“le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”
Le novità
Il punto focale è l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022. Risultato di questa rivoluzione copernicana sarà la sostituzione del collaboratore sportivo “atipico” con la revisionata figura del lavoratore sportivo che avrà due conseguenze immediate per i redditi prodotti:
- saranno soggetti a tassazione
- saranno soggetti a contribuzione previdenziale
Lampante diventa la classificazione delle figure lavorative, che possono essere riassunte sotto le tre tipologie essenziali che già conosciamo:
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo (anche sotto forma di co.co.co.)
- lavoro occasionale
La figura del collaboratore sportivo potrà invece essere inquadrata dalle nuove prestazioni sportive amatoriali, ovvero quelle rese da amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, precisando ulteriormente che per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari.
Da qui capiamo facilmente che gli attuali compensi sportivi non saranno più elargibili poiché si potrà esclusivamente corrispondere una indennità o un rimborso spese, ad esempio per i costi di trasporto del volontario piuttosto che per le sue spese di formazione.
Ovviamente tale riforma sarà passibile di variazioni, aggiustamenti ed eventualmente miglioramenti, per cui un giudizio definitivo non potremo darlo in tempi brevi ma potremo solo fornire delle previsioni, che in linea generale ci indicano un aggravio di costi in ognuna delle ipotesi previste dalla riforma.
Esempi di calcolo – IPOTESI 1
Partiamo dal lavoro dipendente e ribadiamo che l’attuale disciplina prevede l’esenzione per i redditi fino a 10.000 euro, una ritenuta d’imposta del 23% fino a 30.658,28 euro (oltre le addizionali) ed infine una ritenuta d’acconto sopra i 30.658,28 euro. In base a questi dati simuliamo due ipotesi, ovvero redditi pari a 15.000 e 50.000 euro lordi.
REDDITO LORDO |
REDDITO NETTO |
COSTO A CARICO DELL’ENTE ATTUALE |
COSTO A CARICO DEL’ENTE POST RIFORMA |
€ 15.000,00 |
€ 13.730,00 |
€ 15.000,00 |
€ 20.380,00 |
€ 50.000,00 |
€ 37.740,00 |
€ 50.000,00 |
€ 68.420,00 |
Risulta evidente in queste due simulazioni l’aggravio di costi, pari rispettivamente al 35,87% ed al 36,84% rispetto all’attuale normativa vigente.
IPOTESI 2
Esaminiamo l’ipotesi co.co.co. che prevede invece un’aliquota contributiva crescente a partire dal 2021 al 20%, dal 2022 al 24%, dal 2023 al 30% e dal 2024 al 33%. In tal caso esamineremo un solo reddito di riferimento, ovvero quello di 15.000 euro.
ANNO DI RIFERIMENTO |
REDDITO NETTO |
COSTO A CARICO DELL’ENTE ATTUALE |
COSTO A CARICO DEL’ENTE POST RIFORMA |
2021 |
€ 13.730,00 |
€ 15.000,00 |
€ 18.150,00 |
2022 |
€ 13.730,00 |
€ 15.000,00 |
€ 18.850,00 |
2023 |
€ 13.730,00 |
€ 15.000,00 |
€ 19.930,00 |
2024 |
€ 13.730,00 |
€ 15.000,00 |
€ 20.270,00 |
Qui, come possiamo facilmente constatare, si passa da un + 21% del 2021 a un + 35,13% del 2024.
IPOTESI 3
Percorriamo ora il terzo caso, ovvero quello delle prestazioni di lavoro autonomo. Come ben noto, tali prestazioni richiedono l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Secondo la previsione attuale, le aliquote saranno pari al 15% dal 2021, al 20% dal 2022, al 22% nel 2023 ed infine al 25% nel 2024. Riprendiamo il nostro dato di 15.000 euro.
ANNO DI RIFERIMENTO |
REDDITO NETTO |
COSTO A CARICO DELL’ENTE ATTUALE (GEST. EX ENPALS) |
COSTO A CARICO DEL’ENTE POST RIFORMA |
2021 |
€ 13.730,00 |
€ 21.161,00 |
€ 19.002,00 |
2022 |
€ 13.730,00 |
€ 21.161,00 |
€ 20.190,00 |
2023 |
€ 13.730,00 |
€ 21.161,00 |
€ 20.707,00 |
2024 |
€ 13.730,00 |
€ 21.161,00 |
€ 21.536,00 |
Qui invece possiamo assistere a un fenomeno diverso, poiché l’aliquota contributiva più bassa di quella vigente provoca inizialmente un vantaggio fiscale che va diminuendo fino al 2023, per poi subire un definitivo aggravio pari ad un + 1,77% che risulta notevolmente più contenuto di quanto non accada per il lavoro subordinato e le collaborazioni co.co.co.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile