Vediamo cosa accadrà dal 1 luglio con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport per gli istruttori riconosciuti dal CONI e quanto ci sia di vero sulla figura del chinesiologo

Gli istruttori post riforma

Come letto e sentito a più riprese, da luglio entrerà in scena la nuova figura del lavoratore sportivo, che manderà in pensione quella degli attuali collaboratori sportivi. Il dubbio che molti trainer stanno vivendo è se le attuali qualifiche siano sufficienti per esercitare il ruolo di lavoratore sportivo a partire dal primo luglio.

Leggendo in maniera attenta il testo della riforma, si evince che la figura del lavoratore sportivo (sia in ambito professionistico che dilettantistico) sia subordinata al possesso della relativa qualifica nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In altre parole, i trainer dovranno aver conseguito l’abilitazione riguardo una specifica disciplina dall’Ente di Promozione Sportiva o dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto dei regolamenti e degli statuti di questi ultimi organismi.

Riguardo il tesseramento, sono gli stessi decreti a parlare di tesserati quando si fa riferimento alle figure standard (atleti, istruttori, allenatori, direttori tecnici, ecc) ed a quelle residuali, per cui possiamo concludere che solo i tesserati possano ricoprire il ruolo di trainer, che si tratti di lavoro subordinato, co.co.co. oppure autonomo.

Per concludere, le nuove figure dei lavoratori sportivi dovranno essere in possesso di tesserino tecnico ed essere abilitati al ruolo di istruttori a seguito di percorsi formativi riconosciuti ed organizzati da EPS e FSN. Chi invece sarà privo di abilitazione tecnica, non potrà essere annoverato tra i lavoratori sportivi.

E il chinesiologo?

Dall’emanazione del testo del d.lgs. 36/21 c’è stato un enorme clamore intorno alla figura del chinesiologo, spesso fornendo informazioni sbagliate. Non è assolutamente vero, infatti, che sarà necessario conseguire il titolo di chinesiologo (e quindi la laurea in scienze motorie) per operare all’interno dei sodalizi sportivi. L’art. 41 del decreto non dà in alcun modo esclusive o priorità ai laureati per il coordinamento di corsi sportivi all’interno delle palestre.

Infatti, l’art. 42:

Appare chiaro che non è previsto il coordinamento del chinesiologo in via esclusiva ma che sia alternativo a quello di un tecnico sportivo. Inoltre, per le attività agonistiche disciplinate dagli organismi istituzionali non sarà neppure necessaria la figura dell’istruttore di specifica disciplina, ricordando che le attività agonistiche sono quelle attività praticate continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dagli organismi riconosciuti.

Vincenzo D’Anzica

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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