Come chiarito dall’avviso del 28 novembre del Dipartimento per lo sport, Il decreto-legge n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato. Tale certificazione attesta:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.
Per quanto riguarda il mondo dello sport le novità sono poche e circoscritte, a dispetto dell’agitazione generale che la misura sembrava aver generato negli operatori e praticanti del settore.
Art. 4 comma 2
In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.
Art. 5 comma 2
In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
>>> IN ZONA GIALLA <<<
presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%).
>>> IN ZONA ARANCIONE <<< per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata”:
- apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
- possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive;
- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce;
- la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%.
E per il resto?
Per ciò che non viene modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto, tutto resta come prima: lo sport dilettantistico indoor resta soggetto a pass base, gli istruttori sportivi restano soggetti a pass base, i “lavoratori” dello sport restano con pass base, gli atleti restano con pass base.
Le operazioni di controllo restano le medesime, tramite l’App ufficiale “VerificaC19”. Nei prossimi giorni verrà chiarito anche quali saranno le differenze nei controlli tra green pass base e rafforzato.
Per completezza si vedano le FAQ aggiornate del Dipartimento per lo sport, revisionate al 29 novembre 2021.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile