Premessa
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019 il decreto 22 novembre 2019 del MEF che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle persone fisiche che ne ricevono le prestazioni.
Si tratta di professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari. Tale obbligo riguarda le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2019.
Elenco categorie interessate
Con il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene ampliato l’elenco dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. In particolare riguarda gli iscritti all’albo:
- della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- della professione sanitaria di dietista;
- della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- della professione sanitaria di igienista dentale;
- della professione sanitaria di fisioterapista;
- della professione sanitaria di logopedista;
- della professione sanitaria di podologo;
- della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- della professione sanitaria di educatore professionale;
- della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- della professione sanitaria di assistente sanitario;
- dei biologi.
Trasmissione delle spese
Per la trasmissione si continuerà ad utilizzare il Sistema Tessera Sanitaria e la trasmissione avviene in modo telematico. L’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la privacy, emanerà un provvedimento per stabilire le modalità tecniche di utilizzo dei dati trasmessi nel rispetto dei dati personali.
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitario riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese mediche e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2019. La scadenza per trasmettere tali dati è il 31 gennaio 2020.
Si ricorda peraltro che, per effetto dell’art. 15 del DL. 124/2019 (in corso di conversione), le prestazioni sanitarie rese dai soggetti elencati nel decreto 22 novembre 2019 sono esonerate anche nel 2020 dall’obbligo di fatturazione elettronica già previsto dalla normativa vigente per il periodo d’imposta 2019, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2020, anche per questi nuovi soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avviene esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.
Vincenzo D’Anzica
Dottore Commercialista e Revisore Contabile